Inammissibile l’appello del terzo sul dissequestro se meramente ripropositivo (Cass. pen. Sez. III n. 31322 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame reale, l’appello proposto dal terzo avverso il rigetto dell’istanza di dissequestro è inammissibile quando riproponga pedissequamente le questioni già dedotte e disattese, senza confutare gli effetti preclusivi del precedente provvedimento. Il terzo che vanti un diritto di credito sull’oro sottoposto a sequestro non è legittimato a far valere le proprie ragioni nell’incidente cautelare, ma deve attivare il procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011, richiamati dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Anche il terzo in buona fede, pertanto, è privo di un interesse concreto ed attuale ad impugnare, poiché dalla sua domanda non può derivare alcun risultato immediatamente produttivo di effetti nella sua sfera giuridica.
Il Fatto
Il ricorrente, terzo estraneo, aveva stipulato con una società un contratto di investimento denominato “Conto Tesoro”, avente ad oggetto metalli preziosi. Nel quadro di un procedimento per associazione per delinquere, reati tributari ed altro, l’oro era stato sottoposto a sequestro preventivo.
Il terzo chiedeva la restituzione del metallo o del controvalore in denaro. Il G.i.p. rigettava l’istanza; il Tribunale di Lecce dichiarava inammissibile l’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza il terzo proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un rilievo preliminare: il G.i.p. aveva già dichiarato inammissibile la precedente istanza di dissequestro, ritenendola meramente ripropositiva di questioni esaminate e disattese in un provvedimento anteriore, non integrato da elementi di novità. Tali effetti preclusivi non erano stati in alcun modo contestati con l’atto di appello. Ne deriva l’originaria inammissibilità del gravame, secondo un principio pacifico circa l’onere di specifica individuazione dei punti censurati.
Il Tribunale aveva inoltre subordinato l’interesse ad impugnare al conseguimento di un risultato vantaggioso e conforme allo schema tipizzato dall’ordinamento: l’impugnazione deve essere funzionale a un effetto immediatamente produttivo nella sfera giuridica dell’impugnante.
Nella specie, l’oro era già stato venduto dall’amministratore giudiziario, previa autorizzazione, con versamento del ricavato; e nelle operazioni di ricognizione non era stato reperito metallo specificamente destinato al prodotto contrattuale. Il terzo, quindi, era titolare di un mero diritto di credito, azionabile dinanzi al giudice delegato ai sensi degli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011, con verifica dei crediti e composizione dello stato passivo.
La Corte rileva che la stessa difesa aveva ritenuto pacifica l’applicabilità del codice antimafia e non aveva chiarito perché il ricorrente dovesse esserne esentato, limitandosi a insistere sulla propria buona fede. Tale condizione, già riconosciuta dal Tribunale, costituisce semmai il presupposto perché la verifica del credito possa avere esito positivo.
Anche seguendo l’itinerario ricostruttivo del G.i.p., che aveva ritenuto valido ed efficace il contratto, la conclusione non muta: le facoltà contrattuali potranno essere esercitate nei confronti dell’amministratore giudiziario, ove questi subentri ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011, unico soggetto legittimato. Neppure in tale prospettiva il ricorrente può ottenere dall’incidente cautelare un risultato immediatamente produttivo di effetti. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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