Sequestro penale e appello cautelare reale del terzo: onere di specifica censura (Cass. pen. Sez. III n. 31323 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello cautelare reale, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 322-bis e 310 cod. proc. pen., ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione: deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto in termini specifici, o almeno con specificità proporzionale alle argomentazioni del provvedimento impugnato. L’interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, cosicché dal suo accoglimento derivi un risultato vantaggioso e immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante. Il terzo estraneo al reato che vanti un credito verso la società in sequestro non è esentato dal procedimento di verifica concorsuale previsto dagli artt. 52 segg. del d.lgs. n. 159/2011, restando la buona fede presupposto indefettibile del positivo esito di quella verifica, non titolo per sottrarvisi. Anche nella prospettiva contrattuale, le facoltà derivanti dal contratto potranno essere esercitate nei confronti dell’amministratore giudiziario che subentri ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 159/2011.
Il Fatto
Nell’ambito di un procedimento per associazione per delinquere e reati tributari, il G.i.p. del Tribunale di Lecce emetteva in data 19.10.2022 un decreto di sequestro preventivo che colpiva anche metalli preziosi riferibili a un contratto di investimento denominato “Conto Tesoro”, stipulato da un terzo con una società poi sottoposta ad amministrazione giudiziaria.
Il terzo, estraneo ai fatti, presentava istanza di dissequestro dell’oro o del controvalore in danaro. Il G.i.p. la rigettava, dichiarandola meramente ripropositiva di questioni già esaminate e respinte con un precedente provvedimento del 24.11.2023.
Avverso il rigetto il terzo proponeva impugnazione ex art. 322-bis cod. proc. pen.; il Tribunale di Lecce, con ordinanza dell’11.02.2025, la dichiarava inammissibile per difetto di interesse concreto ed attuale, avendo nel frattempo l’amministratore giudiziario ottenuto l’autorizzazione a vendere l’oro in sequestro e versandone il ricavato presso il Fondo Unico di Giustizia. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un rilievo assorbente di ordine processuale. Il Tribunale aveva posto in evidenza, in via preliminare, che il G.i.p. aveva dichiarato inammissibile l’istanza di dissequestro perché ripropositiva di questioni già disattese nel 2023, senza deduzione di elementi di novità. Gli effetti preclusivi di quella decisione non erano stati contestati con l’atto di appello: ne deriva l’originaria inammissibilità del gravame.
Il principio è richiamato in termini generali: l’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen. deve censurare puntualmente i passaggi della decisione impugnata, come affermato da Sez. 6 n. 1919 del 2024 e, in senso conforme, da Sez. 5 n. 9432 del 2017, trattandosi di regola pacificamente applicabile all’appello cautelare reale secondo Sez. 2 n. 46575 del 2022.
La Corte esamina poi il secondo pilastro della decisione impugnata: la necessità di un interesse concreto ed attuale, che deve tradursi in un risultato vantaggioso secondo lo schema tipizzato dall’ordinamento, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 28911 del 2019. Poiché l’oro era stato venduto e il ricavato versato al F.U.G., e poiché l’amministratore giudiziario non aveva reperito metallo specificamente identificato e destinato al prodotto “Conto Tesoro”, il Tribunale aveva qualificato la posizione del terzo come diritto di credito, azionabile dinanzi al giudice delegato con il meccanismo degli artt. 52 e 57 del d.lgs. n. 159/2011.
Tale passaggio, osserva la Corte, è rimasto privo di adeguata confutazione. La difesa ha insistito sulle tutele del codice antimafia e sulla propria buona fede, senza spiegare perché il ricorrente dovesse ritenersi esentato dal procedimento di verifica concorsuale. E proprio la buona fede, riconosciuta dal Tribunale, costituisce presupposto indefettibile del positivo esito di quella verifica, non ragione per aggirarla.
La Corte raggiunge le medesime conclusioni anche seguendo l’itinerario ricostruttivo del G.i.p., che aveva ritenuto valido ed efficace il contratto “Conto Tesoro”. Le facoltà da esso derivanti potranno essere esercitate nei confronti dell’amministratore giudiziario, ove questi subentri ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 159/2011, unico soggetto legittimato a valutare le richieste e ad assumere le determinazioni consequenziali, previa autorizzazione del giudice ove necessaria. Anche in chiave contrattuale, dunque, dall’incidente cautelare non può derivare alcun risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica del ricorrente. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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