Notifica decreto citazione appello e nullità assoluta per omessa notificazione (Cass. pen. Sez. V n. 31537 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all’imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen. La regola muta quando l’irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario: in tal caso si configura una nullità assoluta per omessa notificazione, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., rilevabile anche d’ufficio e non sanabile dal compimento di attività difensive. L’accertamento dell’inidoneità conoscitiva dell’atto integra un error in procedendo deducibile in cassazione, purché il ricorrente ne alleghi gli elementi in conformità al principio di autosufficienza del ricorso.

Il Fatto

Il tribunale di Napoli Nord, con sentenza dell’1.3.2023, aveva assolto l’imputato dal reato di tentato furto aggravato, diversamente qualificata l’originaria imputazione, per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. La corte di appello di Napoli, con sentenza del 18.10.2024, confermava la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza territoriale l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la nullità assoluta del giudizio di secondo grado per omessa notifica del decreto di citazione in appello presso il luogo dove aveva eletto domicilio. Il ricorso giunge in cassazione per far valere un error in procedendo.

La Motivazione della Corte

La Sez. V muove dal costante orientamento di legittimità in materia di notificazioni, richiamando Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810. Il principio è che la notifica del decreto di citazione in appello in luogo diverso dal domicilio validamente eletto determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta ai termini decadenziali dell’art. 182 cod. proc. pen.

La Corte precisa però il correttivo decisivo: la regola intermedia arretra quando l’irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto. In tale ipotesi si configura una nullità assoluta per omessa notificazione, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.

Nel caso esaminato, dagli atti consultabili in sede di legittimità emerge che l’imputato, con la procura speciale del 13.6.2023 rilasciata al difensore per proporre appello, aveva eletto domicilio presso la propria residenza in Napoli. Il decreto di citazione gli era stato invece notificato ai sensi dell’art. 161, quarto comma, cod. proc. pen., mediante consegna a mani del difensore di fiducia presente all’udienza del 18.10.2024.

La Corte valorizza la relata di notifica e il decreto di citazione del 12.9.2024: la notifica era stata tentata presso un comune diverso, dove il messo non aveva rinvenuto la via indicata nella procura perché ivi inesistente. L’evidente errore nell’individuazione dell’indirizzo ha reso l’irrituale notifica in concreto inidonea a consentire la conoscenza dell’atto.

Ne discende la qualificazione come nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., che impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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