Esigenze cautelari per omicidio e memorie tardive nel riesame (Cass. pen. Sez. F n. 31542 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e b), prevale, in quanto speciale, sulla disciplina generale dell’art. 274 cod. proc. pen., fa ritenere attuali e concreti il pericolo di reiterazione e l’inadeguatezza di misure diverse, ed è superabile solo con elementi sopravvenuti, non con il mero decorso del tempo. Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen. per il richiamo dell’art. 310, le memorie difensive devono essere depositate, a pena di inammissibilità, entro il termine dilatorio di cinque giorni prima dell’udienza, perché la regola serve a garantire l’effettività del contraddittorio scritto. Il termine si applica a qualsiasi elemento informativo che la parte intenda sottoporre al giudice, incluse le prove precostituite e i dati incidenti sull’adeguatezza della misura. È quindi inammissibile la memoria tardiva che indichi un domicilio disponibile per gli arresti in luogo diverso da quello di residenza.

Il Fatto

La ricorrente è sottoposta a custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio, in relazione al quale i giudici di merito hanno rideterminato la pena in misura superiore a nove anni di reclusione, dopo l’annullamento con rinvio di una precedente condanna limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il difensore ha chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, anche con sistemi elettronici di controllo, valorizzando la durata della detenzione, già pari a circa due terzi della pena, il contegno collaborativo, il preteso ruolo marginale nella vicenda e una dichiarazione di pentimento.

La Corte d’Assise d’Appello ha rigettato l’istanza. Il difensore ha proposto appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. e, con memoria depositata il 28.4.2025, ha indicato quale possibile luogo di esecuzione degli arresti l’abitazione del figlio in un comune diverso. Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame, ha dichiarato la memoria inammissibile perché tardiva e ha respinto l’appello; la difesa ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal limite del sindacato di legittimità: in materia di esigenze cautelari sono deducibili solo i vizi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione, non le censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito, richiamando sul punto i precedenti Sez. 6 n. 49153 del 2015, Sez. 1 n. 6972 del 1999, Sez. 1 n. 1083 del 1998 e Sez. 2 n. 31553 del 2017.

Sul primo motivo, la Corte ricostruisce il regime delle memorie in appello cautelare. Il deposito è regolato non dall’art. 121 cod. proc. pen., ma dalla norma speciale dell’art. 127, comma 2, cod. proc. pen., espressamente richiamata dall’art. 310: deve essere rispettato, a pena di inammissibilità, il termine di cinque giorni prima dell’udienza (Sez. 1 n. 33 del 2018; Sez. 1 n. 4793 del 2012). La ratio è assicurare l’effettività del contraddittorio scritto, poiché la norma consente alle parti di prendere conoscenza dello stato degli atti prima dell’udienza, alla quale la presenza non è obbligatoria.

La Corte richiama a sostegno Sez. U n. 15403 del 2023, Galati, secondo cui le parti possono produrre elementi probatori nuovi nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, ma ogni integrazione dello stato degli atti deve avvenire nei termini fissati. Il termine “memorie” individua lo strumento con cui le parti veicolano non solo argomentazioni, ma qualsiasi elemento informativo, comprese le prove precostituite.

Da qui la risposta alla tesi difensiva. Le informazioni rilevanti in sede cautelare riguardano l’intero sistema delle misure, non solo la gravità indiziaria ma anche le esigenze di prevenzione. L’indicazione di un domicilio disponibile incide sull’adeguatezza della misura e rientra quindi tra gli elementi da introdurre nei termini. È corretta, pertanto, la declaratoria di inammissibilità della memoria del 28.4.2025.

Nel merito la Corte conferma la valutazione delle esigenze cautelari. La presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera anche quando sia chiesta la sostituzione ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 46241 del 2022) ed è superabile solo con elementi sopravvenuti: il decorso del tempo, da solo, ha valenza neutra (Sez. 2 n. 6592 del 2022; Sez. 1 n. 21900 del 2021). La revoca non può fondarsi sul criterio aritmetico della durata pari ai due terzi della pena (Sez. U n. 16085 del 2011, Khalil; Sez. 1 n. 44364 del 2008; Sez. 6 n. 38868 del 2008). L’osservanza delle prescrizioni carcerarie non basta ad attenuare le esigenze (Sez. 3 n. 43113 del 2015; Sez. 2 n. 1858 del 2013; Sez. 6 n. 47819 del 2003). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e trasmissione di copia al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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