Patrocinio a spese dello Stato: false indicazioni e dolo generico provato (Cass. pen. Sez. VII n. 32755 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per mero difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, salva l’ipotesi del dolo eventuale. Il delitto richiamato dall’art. 95 citato si configura quale figura speciale del falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico di cui all’art. 483 cod. pen. e, come tale, ha natura di reato di pura condotta: il suo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto, che costituisce semmai circostanza aggravante, sicché il dolo non può essere escluso quando sia stata motivatamente esclusa la sussistenza di un errore sull’identificazione dei redditi da dichiarare.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, deducendo, con un primo motivo, mancanza e insufficienza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, con omessa risposta alle deduzioni difensive, e, con un secondo motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in punto di qualificazione giuridica del fatto e di buona fede.

La difesa chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. La Corte di legittimità era quindi chiamata a valutare la tenuta logica e giuridica della doppia conforme affermazione di responsabilità, con particolare riguardo agli elementi probatori posti a fondamento del giudizio di colpevolezza.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano manifestamente infondati e privi di specificità. Le censure, secondo la Corte, si sono limitate a riprodurre profili già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza la necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

La Corte ha osservato che il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte territoriale, che appare logica, congrua e corretta in diritto, immune da vizi di legittimità. Il compendio delle sentenze di primo e secondo grado, da valutare come un tutt’uno trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità, consente di ritenere pienamente motivata la responsabilità dell’imputata sotto il profilo oggettivo e soggettivo. In particolare, i giudici di merito hanno dato conto della riferibilità della richiesta ai redditi dell’anno 2017, rilevando che del nucleo familiare facevano parte altri soggetti i cui redditi dovevano essere considerati.

La Corte ha ribadito che il reato in questione è figura speciale del falso ideologico commesso da privato in atto pubblico e, come quello, ha natura di reato di pura condotta: il perfezionamento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto, che anzi costituisce aggravante. Ne consegue che il dolo, consistente nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non può essere escluso quando sia stato motivatamente escluso un errore sull’identificazione dei redditi da inserire nella dichiarazione.

Quanto alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le false indicazioni o omissioni devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, con esclusione della responsabilità per difetto di controllo, salva l’ipotesi del dolo eventuale (Sez. IV n. 37144 del 05.06.2019). Ha inoltre ricordato che l’art. 76 d.lgs. n. 115/2002, espressamente richiamato dalla norma incriminatrice, non costituisce legge extrapenale, e che l’errore su di esso è errore sulla legge penale, come tale inescusabile (Sez. IV n. 14011 del 12.02.2015; Sez. IV n. 1305 del 25.11.2014).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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