Calunnia: sospensione della prescrizione per rinvio chiesto dalla difesa (Cass. pen. Sez. VI n. 33506 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio del processo disposto su richiesta della difesa dell’imputato comporta la sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen. per l’intera durata del rinvio, indipendentemente dall’accordo o dall’opposizione del pubblico ministero o della parte civile e dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore, ipotesi in cui la sospensione non può eccedere i sessanta giorni. Ai fini del dolo di calunnia, la consapevolezza del denunciante circa l’innocenza dell’accusato è esclusa quando i sospetti o le supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi oggettivi connotati da un riconoscibile margine di serietà, tali da ingenerare dubbi condivisibili in una persona di normale cultura e capacità di discernimento che si trovi nella medesima situazione di conoscenza. La ritenuta inammissibilità del ricorso preclude alla Corte di cassazione il rilievo di cause sopravvenute di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 04/12/2024, aveva parzialmente modificato la decisione di primo grado nei confronti dell’imputato, condannato per il reato di calunnia: aveva riconosciuto le attenuanti generiche, ridotto la pena e revocato le statuizioni civili, a seguito della rinuncia di una parte civile e del decesso di un’altra, i cui eredi avevano rinunciato a costituirsi.
La vicenda traeva origine dalla denuncia, sporta dall’imputato nel maggio 2015, relativa allo smarrimento di un assegno bancario che, secondo la tesi accusatoria, gli era stato consegnato come acconto per un intervento edilizio e che era stato invece intestato a un terzo e posto all’incasso. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo il difetto del presupposto soggettivo del reato, il mancato rilievo della prescrizione e l’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. Quanto al primo, la Corte ha richiamato i principi consolidati in materia di elemento psicologico della calunnia, secondo cui la consapevolezza dell’innocenza deve essere esclusa quando i dubbi sulla illiceità del fatto denunciato siano ragionevolmente fondati su elementi oggettivi e condivisibili da una persona di normale discernimento.
Il Collegio ha rilevato che la Corte territoriale aveva fatto buon governo di tali principi, fondando l’attribuzione soggettiva su plurimi elementi, tra cui l’ammissione dell’imputato di dovere effettivamente la somma e di essersi determinato a non corrisponderla perché era già in corso una causa civile. Da ciò i giudici di merito avevano correttamente inferito la piena conoscenza della liceità del fatto denunciato e la scelta volontaria di non rettificare la denuncia.
Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito che il rinvio concesso su richiesta della difesa comporta la sospensione del termine prescrizionale per l’intera durata, a prescindere dalle ragioni della richiesta, salvo il caso del legittimo impedimento, che impone la durata massima di sessanta giorni. Nel caso concreto il rinvio era stato chiesto per procurarsi la formale rinuncia alla costituzione di parte civile e non costituiva legittimo impedimento, con conseguente sospensione dei termini per complessivi ottocentottantaquattro giorni.
Ne è derivato che la prescrizione non era maturata prima della sentenza di appello. La declaratoria di inammissibilità ha quindi precluso alla Corte il rilievo di cause sopravvenute di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Quanto all’art. 131-bis cod. pen., la doglianza, non dedotta in appello benché proponibile, è stata ritenuta palesemente infondata in ragione delle modalità della vicenda e della condotta dell’imputato, che non aveva provveduto ai rimborsi. All’inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e il pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.