Riesame di sequestro: motivazione omessa sul terzo interessato integra violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 34061 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione previsto dall’art. 325 cod. proc. pen. è ammesso per sola violazione di legge, ma in tale nozione rientrano sia gli errores in iudicando e in procedendo, sia i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Integra pertanto violazione di legge, e impone l’annullamento senza rinvio, l’omessa motivazione in ordine all’istanza di riesame proposta dal terzo interessato avverso il sequestro preventivo diretto, quando il giudice abbia argomentato solo sulla posizione del soggetto attinto dal sequestro per equivalente. La carenza motivazionale non è vizio di mero fatto, ma difetto di un requisito essenziale del provvedimento.

Il Fatto

Il Tribunale, con ordinanza del 20/02/2025, dichiarava inammissibili le istanze di riesame proposte avverso un sequestro, sul rilievo di una preclusione processuale determinata dalla pendenza di un ricorso per cassazione contro una precedente ordinanza di inammissibilità emessa dallo stesso Tribunale.

Il ricorso veniva proposto dal legale rappresentante della società terzo interessato, che lamentava l’assenza di motivazione sull’istanza riferita al sequestro diretto operato nei confronti della società. Il ricorrente osservava che la motivazione del Tribunale, pur condivisibile quanto al riesame proposto in proprio e afferente al sequestro per equivalente, era del tutto omessa riguardo alla posizione della società.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla portata dell’art. 325 cod. proc. pen., che limita il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali alla sola violazione di legge.

Su questo punto il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 25932 del 29.05.2008, confermato da Sez. V n. 43068 del 13.10.2009: nella nozione di violazione di legge rientrano sia gli errori di giudizio sia quelli di procedura, nonché quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Sul piano applicativo, il Tribunale aveva argomentato la preclusione processuale con riguardo alla sola posizione del soggetto attinto dal sequestro per equivalente, mentre risultava del tutto omessa ogni considerazione sull’istanza proposta nell’interesse della società terzo interessato, afferente al sequestro preventivo diretto subito dalla stessa.

Tale carenza integra il dedotto vizio di violazione di legge. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *