Ricorso in cassazione avverso ordinanza cautelare e ipotesi difensive alternative (Cass. pen. Sez. IV n. 37250 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento del tribunale del riesame non autorizza la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito. Il giudice di legittimità verifica la congruità e la logicità del percorso argomentativo rispetto ai canoni logici e ai principi che governano l’apprezzamento degli indizi. La nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che fonda il giudizio finale di colpevolezza. L’indagato che intenda opporre un ragionevole dubbio ha l’onere di prospettare una plausibile ricostruzione alternativa dei fatti, non essendo sufficiente formulare mere interpretazioni congetturali. Il requisito di attualità del pericolo di reiterazione non richiede la previsione di una specifica occasione di ricaduta nel delitto.
Il Fatto
Il difensore del ricorrente impugna per cassazione il provvedimento con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere, che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., contestato al capo 1) della rubrica provvisoria.
Il sodalizio, secondo i giudici della cautela, operava nelle province di Caserta e Napoli con un modus operandi articolato, basato su sopralluoghi, riproduzione di chiavi e uso di targhe contraffatte per commettere furti di tabacchi e “gratta e vinci”. Al ricorrente si contesta il ruolo di partecipe, preposto ai sopralluoghi e in alcuni casi alla materiale realizzazione dei furti.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il primo motivo, per violazione degli artt. 292 e 274 cod. proc. pen. e dell’art. 416 cod. pen., è giudicato manifestamente infondato e ripropositivo di censure già dedotte e disattese in riesame. La Corte riafferma che le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto non possono essere riproposte in sede di legittimità se si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali.
Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 11 del 2000 e n. 930 del 1995, la Corte ribadisce che il compito del giudice di legittimità è verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica. Il controllo resta circoscritto all’esame dell’atto impugnato, senza margini per una nuova valutazione degli indizi o delle esigenze cautelari.
La Corte ricorda che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non coincide con quella richiesta per il giudizio di colpevolezza finale: è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità, senza necessità di valutare gli indizi secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen..
Quanto all’identificazione personale, la Corte conferma la validità del riconoscimento vocale operato dagli agenti di polizia giudiziaria, utilizzabile senza necessità di perizia fonica, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere di allegare elementi sintomatici di segno contrario. Nella specie, la Corte rileva che il ricorrente non ha offerto una plausibile ricostruzione alternativa, limitandosi a prospettazioni congetturali, e che in sede di interrogatorio di garanzia non aveva contestato l’attribuzione dei dialoghi.
Infine, sul secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, la Corte ribadisce che il requisito di attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, richiedendo invece una valutazione prognostica basata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell’accusato e sul contesto socio-ambientale. Il Tribunale del riesame ha correttamente riconosciuto tali esigenze in ragione dell’organizzazione seriale del sodalizio e dei precedenti penali del ricorrente. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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