Truffa comunitaria e sussidiarietà dell’indebita percezione di erogazioni pubbliche (Cass. pen. Sez. II n. 38765 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di erogazioni pubbliche, l’art. 316-ter cod. pen. ha vocazione sussidiaria e residuale rispetto alla truffa aggravata di cui all’art. 640-bis cod. pen., coprendo i margini di scostamento per difetto del paradigma della truffa. Integra la fattispecie della truffa comunitaria la condotta che, mediante falsa attestazione dell’esistenza di un titolo idoneo alla conduzione del fondo, determini l’avvio di un’attività accertativa dell’ente erogatore, ancorché informatizzata, e risulti dotata di attitudine decettiva. Il controllo amministrativo demandato e svolto dall’ente erogatore, anche se consistente nel riscontro tra attestazioni e banche dati, integra quel quid pluris che distingue la truffa dalla mera autocertificazione, restando la valutazione riservata al giudice del merito. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non opera in presenza di condotte coordinate, protratte nel tempo e connotate da modalità insidiose. Il ricorso che cumuli promiscuamente violazione di legge e vizi di motivazione è inammissibile per aspecificità.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati in primo grado per truffa aggravata ai danni dell’ente erogatore di contributi agricoli, in concorso, con riferimento a una serie di annualità, oltre che per il reato di cui all’art. 483 cod. pen., riguardante false attestazioni sulla proprietà e conduzione di un fondo. La Corte di appello aveva confermato la condanna, con attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, disponendo anche la confisca di somme nella disponibilità degli imputati.
Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati hanno proposto ricorso congiunto, articolando quattro motivi: la materialità del reato e la valutazione dell’inutilizzazione del fondo; l’elemento psicologico e la rilevanza della prassi del c.d. “uso oggettivo”; la qualificazione giuridica del fatto, con richiesta di riqualificazione ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen.; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, muovendo da una premessa di ordine processuale. Ha ribadito che la denunzia cumulativa e perplessa della violazione di legge e dei vizi di motivazione rende i motivi aspecifici, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non potendosi attribuire al giudice di legittimità il compito di rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato i motivi suscettibili di scrutinio, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 29541 del 2020. I primi due motivi sono stati ritenuti aspecifici anche perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il ragionamento probatorio sull’inutilizzazione del fondo risulta ampiamente e congruamente svolto, non basandosi solo sulle dichiarazioni di un teste su una porzione limitata del terreno, ma anche su informazioni assunte presso i confinanti e su ulteriori dichiarazioni testimoniali. Quanto all’elemento soggettivo, i giudici di merito avevano motivato che non poteva residuare alcuna difficoltà nell’individuare titoli di proprietà o possesso, trattandosi di appezzamento agevolmente riconducibile a terzi, e che l’imputato aveva attestato falsamente al CAA l’esistenza dei requisiti di titolarità del fondo.
Sulla qualificazione giuridica, la Corte ha confermato la corretta applicazione dei principi elaborati in tema di diagnosi differenziale tra l’art. 316-ter e l’art. 640-bis cod. pen. Ha richiamato l’ordinanza della Corte costituzionale n. 95 del 2004, che aveva sottolineato l’inequivoca vocazione sussidiaria della prima norma, e la giurisprudenza di legittimità che confina l’ambito applicativo dell’art. 316-ter cod. pen. a situazioni marginali, come il mero silenzio antidoveroso o la condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale (Sezioni Unite n. 16568 del 2007; Sezioni Unite n. 7537 del 2010). Nel caso concreto, la falsa attestazione aveva determinato l’avvio di un’attività accertativa amministrativa, ancorché informatizzata e consistente nel riscontro con banche dati, costituendo artifizio dotato di attitudine decettiva che aveva indotto in errore l’ente erogatore. I ricorrenti, contestando solo l’attitudine decettiva in ragione dello strumento informatico, hanno posto una questione di fatto coperta da doppia pronuncia conforme.
Quanto all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha confermato l’esclusione della causa di non punibilità. La Corte di appello aveva congruamente motivato come le modalità insidiose e l’entità significativa dell’offesa al bene giuridico non consentissero di ritenere il fatto di particolare tenuità. Pur essendo errato ritenere ostativo il titolo di reato, la Corte territoriale aveva poi motivato con riferimento agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., correttamente recependo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 18891 del 2022: in presenza di una pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione, il giudice può escludere l’applicabilità dell’esimente qualora ritenga sussistenti le condizioni ostative alla luce di una serie di indicatori. La Corte ha altresì ricordato che, dopo la modifica ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la condotta susseguente al reato rileva ai fini della valutazione, senza però incidere sulla correttezza delle conclusioni.
Nota della Redazione
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