Recidiva biennale e guida senza patente: prova e diniego insindacabile delle generiche (Cass. pen. Sez. 7 n. 1532 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, per ritenere provata la recidiva nel biennio, che esclude la depenalizzazione, è sufficiente che l’accusa alleghi elementi positivi in tal senso; la dimostrazione della recidiva consegue alla presenza di tali elementi, unitamente alla mancanza di prove contrarie fornite dalla difesa. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.
Il Fatto
Il tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di mesi uno di arresto e 3.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver circolato alla guida di un veicolo senza patente, essendo recidivo nel biennio. La Corte di appello aveva confermato la decisione. L’imputato, per mezzo del difensore, aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e alla sussistenza della recidiva, e, con il secondo, vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, evidenziando che la circostanza che l’imputato circolasse privo di patente perché mai conseguita emergeva dalla specifica annotazione contenuta nel verbale di contestazione. La Corte ha quindi escluso ogni profilo di censura in ordine alla responsabilità penale.
Quanto alla recidiva, la Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di guida senza patente, per ritenere provata la recidiva nel biennio ed escludere la depenalizzazione, è sufficiente allegare elementi positivi in tal senso. Tali elementi, unitamente alla mancanza di prove contrarie fornite dalla difesa, conducono alla dimostrazione della recidiva. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il precedente fermo del 2019 per la medesima violazione.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ricordato il consolidato principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dal giudice con l’assenza di elementi di segno positivo, anche alla luce della riforma dell’art. 62-bis cod. pen. La Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione di tale principio, rilevando l’assenza di elementi positivi valorizzabili, anche in considerazione del disvalore della condotta avuto riguardo alla circolazione su un mezzo privo di copertura assicurativa. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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