Notifica al difensore e nullità a regime intermedio nel riesame cautelare reale (Cass. pen. Sez. III n. 41209 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione all’indagato dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di riesame eseguita presso il difensore di fiducia, anziché presso il domicilio validamente eletto, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta ai termini decadenziali dell’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifica risulti in concreto inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto, configurandosi in tal caso una nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione può essere esaminato solo per violazione di legge, non essendo deducibile il vizio di motivazione per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Rientrano nella violazione di legge i soli vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 27 maggio 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale il 23 aprile 2025. Il provvedimento riguarda un piccolo fabbricato e un muro di contenimento realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, in relazione ai reati di cui agli artt. 44 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004.
Avverso l’ordinanza del Tribunale l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi: nullità dell’ordinanza per essere stato l’avviso di fissazione dell’udienza camerale notificato al difensore di fiducia anziché al domicilio eletto; errato apprezzamento degli elementi indiziari in ordine all’epoca di realizzazione e alla natura degli interventi; motivazione apodittica e apparente sulle ragioni di opportunità del vincolo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, il Collegio ricorda che la notificazione dell’avviso di fissazione d’udienza in luogo diverso dal domicilio validamente eletto costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio, da dedurre entro i termini decadenziali dell’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifica risulti in concreto inidonea a consentire la conoscenza dell’atto, integrando in tal caso una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen. Il Collegio richiama in proposito Sez. 5 n. 27546 del 03/04/2023 e Sez. 2 n. 11277 del 06/12/2012, dep. 2013, nonché la pronuncia delle Sezioni Unite n. 58120 del 22/06/2017.
È stato precisato, con specifico riferimento alla notifica al difensore di fiducia, che questa non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto in ragione del rapporto fiduciario (Sez. 1 n. 17123 del 07/01/2016, Sez. 2 n. 48260 del 23/09/2016, Sez. Un. n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005). Nel caso concreto il ricorrente non ha dedotto l’assoluta inidoneità della notifica, né ha eccepito la nullità a regime intermedio nel corso dell’udienza davanti al Tribunale, alla quale è intervenuto il difensore di fiducia che avrebbe potuto eccepirla tempestivamente. Ne consegue che la deduzione è ormai preclusa.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è esperibile solo per violazione di legge, non essendo consentita la deduzione del vizio di motivazione per il disposto dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nella violazione di legge rientrano soltanto i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (richiamate Sez. Un. n. 25932 del 29/05/2008 e Sez. 6 n. 6589 del 10/01/2013). È inoltre preclusa alla Corte ogni sovrapposizione valutativa rispetto ai gradi di merito e ogni verifica della tenuta logica mediante modelli di ragionamento estranei (Sez. Un. n. 12 del 31/05/2000).
Nel caso esaminato la motivazione del Tribunale non è mancante né apparente: essa ha valorizzato la presenza di indizi della prosecuzione dei lavori nonché la necessità dell’autorizzazione paesaggistica, trattandosi di interventi su opere ricadenti in zona vincolata, per i quali l’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001 esclude il regime di semplificazione e richiede il permesso di costruire anche per la semplice ristrutturazione edilizia senza incrementi di volumetria. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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