Estinzione del giudizio pensionistico per mancata notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 261 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico, applicabile il rito del lavoro, la mancata comparizione di tutte le parti alla prima udienza impone la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo. Gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. vanno interpretati in senso costituzionalmente orientato, alla luce degli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi di oralità, concentrazione, immediatezza, ragionevole durata ed efficienza processuale. La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione, per mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, rafforza l’immediato provvedimento estintivo. Nulla per le spese in assenza di costituzione delle parti resistenti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex Prefetto, ha adito la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto alla corresponsione della pensione senza le riduzioni e il blocco previsti dall’art. 1, commi 260 e 261, legge n. 145/2018, con istanza di rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di legittimità. Chiedeva inoltre l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS sulla diffida, l’annullamento dei cedolini pensionistici ridotti e la condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme non erogate.
Con provvedimento comunicato il 6 novembre 2023 è stata fissata l’udienza, dopo il trasferimento ad altro ufficio del Consigliere originariamente assegnatario. Con note del 22 maggio 2024 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione e di non avere notificato il ricorso e il decreto di fissazione. All’udienza pubblica nessuno è comparso.
La Motivazione della Corte
La decisione muove da un rilievo processuale assorbente: non risulta in atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente. Il ricorrente, pur ritualmente destinatario della comunicazione trasmessa dalla Segreteria al domicilio digitale indicato, non ha dato seguito agli incombenti introduttivi.
La Corte richiama i principi di oralità, concentrazione e immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche al processo pensionistico pubblico. Da tali principi deriva che, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del giudizio.
Il fondamento normativo è individuato negli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., letti in chiave costituzionalmente orientata alla luce degli artt. 24 e 111 Cost. L’interpretazione adeguatrice tiene conto della ragionevole durata del processo e dell’efficienza processuale, evitando la prosecuzione di un giudizio privo di contraddittorio instaurato.
La Corte sottolinea che, nella specie, alla mancata comparizione si aggiunge la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione. Tale sopravvenuta manifestazione di volontà impone l’immediato provvedimento estintivo, non essendovi più alcuna parte che coltivi la domanda.
Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese in assenza di costituzione delle parti resistenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.