Assenteismo fraudolento del carabiniere: danno patrimoniale e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa promosso per il risarcimento del danno, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. La falsa attestazione della presenza in servizio mediante la compilazione di memoriali non rispondenti al vero integra l’assenteismo fraudolento di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, che obbliga il dipendente a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione e il danno all’immagine. Quest’ultimo non coincide con il fatto lesivo, ma con la perdita di prestigio che ne consegue, apprezzabile tanto nella dimensione interna, verso i colleghi, quanto in quella esterna, verso i consociati, ed è liquidabile in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., secondo il limite della domanda attorea ex art. 101, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Il convenuto, all’epoca dei fatti maresciallo dei Carabinieri con funzioni di comandante di stazione, è stato citato dalla Procura regionale per sentirsi condannare al pagamento di complessivi euro 41.587,00, articolati in danno patrimoniale da retribuzione sine titulo, danno da disservizio e danno all’immagine. La contestazione riguardava la falsa attestazione della propria presenza in servizio, ripetuta in un arco temporale di circa un anno, mediante annotazioni non veritiere nei memoriali di servizio giornalieri.
Nel corso del giudizio la Procura ha rinunciato alla domanda per il danno da disservizio e ha rimodulato le altre poste, limitando la pretesa a euro 10.580,37. Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dei fatti nel processo penale, definito con sentenza di condanna confermata in appello e divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. In forza dell’art. 651 cod. proc. pen., tale statuizione ha efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua imputazione, sicché le condotte di falsa attestazione e la correlata percezione della retribuzione senza prestazione risultano definitivamente accertate.
La Corte qualifica la condotta a titolo di dolo. Il numero elevato degli episodi e il loro carattere sistematico, non occasionale, escludono che la compilazione del memoriale sia stata mal resa per mera negligenza; il convenuto ha previsto e voluto il danno patrimoniale corrispondente alla percezione di emolumenti non dovuti, quantificati in euro 3.526,79.
Sulla quantificazione il Collegio rileva alcuni profili di criticità nel percorso dell’accusa: il danno andrebbe commisurato all’intera spesa sostenuta dall’Amministrazione, comprensiva degli oneri datoriali; il compenso orario per lavoro straordinario risulta inferiore a quello per lavoro ordinario; la fonte delle tariffe applicate è superata da decreti presidenziali successivi, con effetti migliorativi. La rimozione di tali criticità condurrebbe però a una misura superiore a quella contestata e il limite invalicabile dell’art. 101, comma 3, c.g.c. impedisce di considerare la parte di danno che eccede la domanda, rendendo pleonastica ogni iniziativa istruttoria d’ufficio.
Quanto al danno all’immagine, il punto di riferimento è l’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, che obbliga a risarcire il pregiudizio di immagine di cui all’art. 55-quater, comma 3-quater. Il danno non si identifica con il fatto lesivo, ma con la perdita di prestigio che ne costituisce conseguenza, sicché non sempre dall’accertamento dell’illecito deriva una lesione risarcibile. Il Collegio ne individua una dimensione interna, verso i colleghi che condividono con l’autore il rapporto di immedesimazione, e una esterna, verso la collettività; rileva che il clamor fori non è elemento costitutivo, ma solo fattore amplificativo. Reputa pertanto congrua la quantificazione presuntiva nel doppio del danno patrimoniale, pari a euro 7.053,58.
La Corte dispone inoltre la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica territorialmente competente, per le valutazioni di competenza su possibili profili di esercizio abusivo della professione, avendo il domiciliatario del convenuto prodotto atti senza risultare iscritto all’Ordine degli Avvocati.
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Nota della Redazione
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