Assoluzione penale non preclude la sanzione disciplinare militare per fatti accertati (TAR Lombardia n. 1232 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula piena non preclude il procedimento disciplinare militare quando l’esclusione della rilevanza penale riguardi un elemento costitutivo del reato e non l’esistenza dei singoli fatti storici, accertati in sede processuale. La efficacia di giudicato ex art. 653, comma 1, cod. proc. pen. opera nei limiti dell’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale. I fatti storici non contraddetti dall’incolpato conservano rilievo sul piano disciplinare e possono ledere il prestigio dell’Istituzione militare e la dignità del grado. Il procedimento disciplinare di stato va instaurato entro novanta giorni dalla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile e concluso entro duecentosettanta giorni ex artt. 1392 e 1393 del Codice dell’Ordinamento Militare. La detrazione di anzianità conseguente alla sospensione disciplinare è atto vincolato, privo di margini discrezionali.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio permanente nell’Esercito Italiano con grado di Graduato Aiutante, è stato sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della coniuge e della figlia minorenne. Il Tribunale penale, con sentenza dell’11.01.2022, irrevocabile il 23.05.2022 e acquisita dall’Amministrazione il 10.06.2022, ha assolto l’imputato per il reato di maltrattamenti perché il fatto non sussiste, dichiarando di non doversi procedere per le lesioni in ragione della remissione di querela e della mancanza di querela.
Con decreto dirigenziale del 29.12.2022 la Direzione generale per il personale militare ha disposto la sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi. Con successivo decreto del 18.05.2023 è stata applicata la detrazione dell’anzianità di grado dal 01.08.2020 al 01.11.2020. Il militare ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Lombardia, lamentando tardività dell’addebito, vizi procedimentali e preclusione derivante dall’assoluzione penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le censure sull’accesso agli atti. L’istanza del 07.09.2022 è stata accolta nello stesso giorno con trasmissione integrale della documentazione. La relazione finale dell’Ufficiale Inquirente è legittimamente sottratta all’ostensione fino al provvedimento conclusivo ai sensi dell’art. 1050, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 90/2010.
Quanto ai termini, la Corte ricostruisce la sequenza: querela del 24.06.2020, sospensione del procedimento disciplinare in attesa del penale, sentenza pubblicata il 31.01.2022, irrevocabilità il 23.05.2022, acquisizione il 10.06.2022, contestazione degli addebiti il 21.07.2022, provvedimento il 29.12.2022. Il procedimento risulta tempestivo rispetto ai novanta giorni per l’avvio e ai duecentosettanta giorni per la conclusione previsti dagli artt. 1392 e 1393 del Codice dell’Ordinamento Militare.
Sul punto centrale, il TAR esclude l’efficacia preclusiva dell’art. 653, comma 1, cod. proc. pen. L’assoluzione per maltrattamenti ha escluso la rilevanza penale unicamente per la mancanza dell’elemento della abitualità nei comportamenti vessatori, senza negare i singoli accadimenti storici, acclarati in giudizio e non contraddetti dal ricorrente. Le imputazioni per lesioni si sono chiuse con formula meramente procedimentale, senza accertamento di responsabilità.
Ne deriva che i fatti, privi di rilievo penale o non perseguibili, assumono rilevanza in sede disciplinare. Il Collegio ne sottolinea la gravità per il tipo di bene protetto e il coinvolgimento di figli minori, con pregiudizio al prestigio dell’Amministrazione anche nel contesto sociale esterno. Rileva altresì il contegno poco collaborativo tenuto in sede procedimentale, con assenze non giustificate in violazione degli artt. 712, 713, 717 e 732 d.P.R. n. 90/2010.
Sui motivi aggiunti, esclusa l’illegittimità derivata per l’infondatezza del ricorso principale, il TAR qualifica la detrazione come atto vincolato ex art. 858, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 66/2010. La durata coincide necessariamente con il periodo di sospensione, senza margini discrezionali sull’an e sul quantum, e la motivazione è sufficiente per relationem ai presupposti indicati. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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