Dissesto del Comune ed estinzione del giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 2373 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto dell’ente locale determina l’estinzione d’ufficio delle procedure esecutive pendenti, ai sensi dell’art. 248, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. La regola opera anche nel giudizio di ottemperanza, che ha natura esecutiva. Rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione i debiti correlati ad atti e fatti di gestione anteriori al dissesto, anche se accertati con provvedimento giurisdizionale successivo, purché emesso prima dell’approvazione del rendiconto della gestione. Il giudice dichiara l’estinzione e pone le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi di un creditore deceduto, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia, sede di Catania, n. 2008/2021 del 21.06.2021, passata in giudicato. Con quella decisione il Comune esecutato era stato condannato a rifondere le spese legali, liquidate in duemila euro oltre accessori, e il contributo unificato.
Il giudizio di ottemperanza era stato accolto con una precedente sentenza. Il commissario ad acta originario, su sua richiesta, è stato sostituito con ordinanza collegiale; il nuovo commissario ha delegato altro funzionario e ha chiesto una proroga del mandato, rappresentando l’imminente dissesto dell’ente esecutato, poi intervenuto. All’udienza camerale del 26.06.2024 è stato dato avviso della possibile estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., e il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 248, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali siano scaduti i termini per l’opposizione o questa sia stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto. Tale previsione si applica anche al giudizio di ottemperanza, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Il Tribunale esamina poi il riparto di competenze con l’organo straordinario di liquidazione. L’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 attribuisce a tale organo la competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. L’art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, convertito dalla legge n. 140/2004, estende la fattispecie a tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione anteriori, anche se accertati con provvedimento giurisdizionale successivo, ma non oltre l’approvazione del rendiconto della gestione.
Sul punto la decisione richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria, che ha valorizzato la locuzione “anche giurisdizionali” e ha chiarito che il provvedimento successivo, ove cronologicamente ricollegabile all’arco temporale anteriore, va imputato alla gestione liquidatoria. Ne deriva che il debito è sottratto alla competenza dell’ente e inserito nella massa passiva, con temporanea paralisi delle attività esecutive.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che il titolo posto a fondamento dell’esecuzione concerne le spese processuali disposte con la sentenza ottemperanda e, dunque, una fattispecie anteriore alla dichiarazione di dissesto. Il credito rientra perciò nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Il ricorso è pertanto dichiarato estinto, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell’art. 39 cod. proc. amm. e dell’art. 310 cod. proc. civ.. Nulla è dovuto ai commissari ad acta per il mancato esercizio dell’attività delegata.
Nota della Redazione
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