Spese di lite nel giudizio di ottemperanza e parametri del d.m. 55/2014 (Cons. Stato n. 3013 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Anche nel giudizio amministrativo il giudice che regola le spese deve riferirsi ai parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, adottato in un assetto ordinamentale che ha già abrogato le tariffe professionali. I parametri e le soglie numeriche in esso previsti non costituiscono più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari, ma criteri di orientamento della liquidazione, che individuano la misura economica standard del valore della prestazione. Solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi il giudice deve indicare i criteri seguiti, con il limite dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., che preclude liquidazioni simboliche. La condanna del soccombente alle spese non ha portata assoluta e inderogabile: resta ferma la possibilità di compensazione integrale o parziale per soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni. La serialità del contenzioso è elemento che il giudice deve considerare nella liquidazione, perché segnala un’affare oggettivamente privo di complessità.

Il Fatto

L’appellante aveva proposto ricorso al TAR Lazio per l’ottemperanza della sentenza n. 630/2022 della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, che aveva rigettato l’appello del Ministero dell’Istruzione e del Merito e condannato l’amministrazione a rimborsare le spese di lite liquidate in euro 2.680,00, oltre cpa e IVA.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso e nominato, in caso di perdurante inottemperanza, il Commissario ad acta. Quanto alle spese, però, aveva reputato sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale, stante il carattere seriale del contenzioso. L’appellante ha impugnato tale statuizione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 come novellato dal d.m. n. 147/2022 e degli artt. 24 e 111 Cost., e ha chiesto la condanna alle spese di entrambi i gradi, pari a euro 3011,00 e 2481,00.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato parte dalla propria giurisprudenza consolidata (Cons. St., sez. VII, n. 9635/2025) e ribadisce che nel giudizio amministrativo occorre fare riferimento al d.m. n. 55 del 2014. Il giudice che definisce la controversia deve regolare le spese secondo i parametri generali ivi dettati, assumendo una decisione idonea a incidere sui rapporti tra le parti processuali, ma senza toccare il differente rapporto tra avvocato e cliente, richiamando Cass. civ., sez. II, n. 17613 del 2024.

Il percorso argomentativo si concentra poi sulla natura di tali parametri. Il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della legge n. 27 del 2012, e il d.m. n. 55 è stato introdotto in un assetto che già contemplava tale abrogazione. Non sussiste più il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari previsto dal previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali dall’art. 24 della legge n. 794 del 1942. Pertanto, i parametri e le soglie numeriche, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione e individuano la misura economica standard della prestazione.

Ne deriva che solo in presenza di uno scostamento apprezzabile dai valori medi il giudice deve indicare i criteri seguiti, fermo il limite dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ. sulla non simbolicità delle somme liquidate.

Il Collegio chiarisce quindi che la necessità di assumere a base i parametri del d.m. n. 55 non impedisce di valorizzare la particolarità del caso concreto per disporre una compensazione integrale o parziale, richiamando Cons. St., sez. VI, n. 3345 del 2021. La condanna del soccombente non ha portata assoluta: è derogabile ex lege, in ragione del procedimento, di una soccombenza reciproca, dell’assoluta novità della questione o di altre gravi ed eccezionali ragioni. L’appello è pertanto fondato e la pretesa dell’appellante viene accolta nella misura di € 1.000,00 per il primo grado, risultando eccessiva la somma richiesta e non proporzionata all’importanza dell’opera, stante l’elevata serialità del contenzioso. In questa logica il Collegio richiama Cons. St., sez. VII, n. 5201 del 2025. Per il grado di appello le spese seguono la soccombenza del Ministero e vengono liquidate in € 800,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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