Interpretazione offerta tecnica secondo effetto utile e soccorso istruttorio (TAR Sicilia n. 3088 del 16.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione delle offerte tecniche la stazione appaltante non può arrestarsi all’ambiguità letterale della proposta, ma deve ricercare l’effettiva volontà del concorrente e pervenirne all’esatta interpretazione, applicando il criterio dell’effetto utile: la clausola va letta nel senso in cui può produrre qualche effetto, cioè quello di vedersi attribuito il punteggio spettante. Il soccorso istruttorio interpretativo non altera la par condicio e non integra violazione del principio di immodificabilità dell’offerta. Resta onere del ricorrente dimostrare che l’erronea attribuzione dei punteggi abbia inciso sull’esito della gara: ove il concorrente aggiudicatario conservi un vantaggio anche a seguito dell’accoglimento della censura, la doglianza diviene inammissibile per carenza di interesse.

Il Fatto

Con avviso pubblico del 24 aprile 2023 il G.A.L. Terre dell’Etna e dell’Alcantara indiceva una procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di percorsi turistici con utilizzo di bus di proprietà dell’ente. La gara si concludeva con l’aggiudicazione in favore di una società controinteressata. Il TAR, con sentenza della Seconda Sezione n. 451 del 6 febbraio 2024, annullava in parte l’aggiudicazione, imponendo alla stazione appaltante una nuova valutazione delle offerte tecniche ad opera della stessa commissione.

In ottemperanza, il G.A.L. riattribuiva i punteggi e confermava l’aggiudicazione alla controinteressata con 84,90 punti, contro gli 83 della seconda classificata. Quest’ultima impugnava i verbali della Commissione e la determina del R.U.P. del 20 marzo 2024 n. 237, lamentando l’erronea attribuzione dei punteggi e deducendo l’illegittimità derivata degli atti successivi. La controinteressata non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitempo l’eccezione di tardività del ricorso. La ricorrente censura la ritualità temporale del gravame, ma il R.U.P. ha comunicato l’aggiudicazione solo con PEC dell’8 maggio 2024, ammettendo di aver in precedenza pubblicato sul sito istituzionale i soli verbali di gara, peraltro incompleti e affetti da errori. Il ricorso, notificato il 24 maggio 2024, è pertanto tempestivo.

Nel merito, il Collegio rileva che né l’offerta della ricorrente né quella della controinteressata coprono l’intero periodo turistico dall’1 aprile al 31 ottobre, condizione ineludibile posta dall’art. 7 dell’avviso pubblico. Tuttavia, per quanto riguarda la controinteressata, le offerte turistiche indicate non specificano il periodo di riferimento. Poiché tale periodo risulta univocamente determinato dalla stessa lex specialis, il Collegio applica il criterio interpretativo dell’art. 1367 c.c. e ritiene che le offerte vadano riferite al periodo indicato, con conseguente correttezza del punteggio attribuito.

Il percorso argomentativo si fonda sul principio per cui spetta alla stazione appaltante ricercare l’effettiva volontà del concorrente superandone le ambiguità, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 290 del 2023, richiamato da Cons. Stato, Sez. V, n. 1307 del 2024. Nel caso di specie la Commissione ha operato in modo esente dai vizi di difetto d’istruttoria, illogicità e disparità di trattamento. Resta confermata la prevalenza della controinteressata con 1,90 punti di vantaggio.

Quanto alle censure sui tour dedicati alle scuole, il Collegio ne rileva l’inutilità: poiché nessuna delle due concorrenti ha garantito l’intero periodo, la posizione relativa resterebbe immutata sia conservando sia sottraendo i punti. Analogamente, la doglianza sul Restyling grafico è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che la controinteressata conserva un vantaggio di 1,90 punti; nel merito è comunque infondata, rientrando l’inserimento del logo nella sottovoce “nuova grafica” già valutata con il punteggio massimo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1367 c.c.

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