Liquidazione delle spese sotto i minimi tabellari e violazione della tutela effettiva (Cons. Stato n. 3175 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, non sussiste più il vincolo legale dell’inderogabilità dei minimi tariffari. I parametri del d.m. n. 55 del 2014 restano tuttavia il riferimento per la liquidazione del compenso defensionale e il giudice può discostarsene solo motivatamente, indicando i criteri seguiti in caso di scostamento apprezzabile dai limiti di oscillazione tabellari. Unico limite di legge resta l’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta somme simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivata delle spese in misura manifestamente inferiore ai parametri lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 della Carta di Nizza, tanto più nel contenzioso seriale in cui l’amministrazione persista nel negare ragioni già riconosciute.

Il Fatto

La ricorrente aveva adito il TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile che aveva ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il TAR aveva accolto il ricorso, ma aveva liquidato le spese in euro 500,00, oltre oneri, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.

La parte ha impugnato la sentenza nella sola parte relativa alle spese, lamentando che la liquidazione era avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i propri precedenti su casi analoghi — Sez. VII n. 4431 del 2025, n. 7620 del 2025 e n. 3897 del 2025 — e ribadisce che il giudice di primo grado gode di ampi poteri discrezionali nella statuizione sulle spese, potendo riconoscere equitativamente i giusti motivi di compensazione (cfr. Ad. plen. n. 8 del 2007). Qualora però disponga la condanna, deve confrontarsi con il d.m. n. 55 del 2014 e con i parametri degli artt. 4 e 5, che impongono di valutare caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, difficoltà e valore dell’affare, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni, tenendo conto dei valori medi tabellari aumentabili o diminuibili fino al 50 per cento.

La Corte chiarisce che, caduto il sistema delle tariffe inderogabili (già art. 24 della legge n. 794 del 1942), il giudice può discostarsi dai parametri, ma in caso di scostamento apprezzabile e rilevante è tenuto a indicare i criteri seguiti. Le previsioni ministeriali sopravvenute vanno lette in senso conforme alle superiori disposizioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2, 3 e 41 Cost.: un atto amministrativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre le previgenti previsioni di legge.

Il punto decisivo è però altro. La liquidazione immotivata in misura manifestamente inferiore ai parametri si espone a censura non per violazione di legge, ma perché intacca il principio di effettività della tutela giurisdizionale degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 47 della Cdfue, oltre alle previsioni del Trattato Ue e della Cedu. Ciò vale a maggior ragione quando l’amministrazione insiste nel negare ragioni già riconosciute in giudizio, alimentando un contenzioso seriale.

Nel caso concreto il TAR si era limitato a richiamare la soccombenza e il “carattere seriale” della controversia, senza ulteriori argomentazioni. Il Collegio osserva che la serialità non giustifica la compensazione, potendo semmai aggravare la responsabilità dell’amministrazione che viola il principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241 del 1990. L’appello è quindi accolto in parte e, in ragione dell’effetto devolutivo, le spese del primo grado sono riliquidate equitativamente in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei procuratori antistatari. Le spese del secondo grado sono compensate, restando fermo il diritto alla rifusione del contributo unificato a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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