Prelievo latte, giudicato sulla cartella preclude le censure sul calcolo (Cons. Stato n. 3626 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell’Unione europea non ne determina la nullità, ma integra un ordinario vizio di violazione di legge e dunque una causa di annullabilità, da far valere nel termine di decadenza con l’azione impugnatoria. Se l’atto che per primo reca il vizio non è tempestivamente impugnato, oppure su di esso si è formato un giudicato sfavorevole, il vizio non è più contestabile, né può essere fatto valere impugnando gli atti successivi della medesima catena procedimentale. Nel prelievo supplementare sul latte il credito per sorte capitale si prescrive in dieci anni ex art. 2946 c.c., quello per interessi in cinque ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.; la costituzione in giudizio dell’amministrazione nei giudizi sugli atti presupposti produce interruzione della prescrizione con effetto permanente ex art. 2945, comma 2, c.c..
Il Fatto
Un agricoltore impugna l’intimazione di pagamento notificatagli nel dicembre 2021, con la quale gli si ingiunge il pagamento di oltre 343.000 euro per il prelievo supplementare relativo alle campagne lattiere 2005-2008, atto emesso a valle di una cartella di pagamento notificata nel 2015. Il ricorso è affidato a censure di difetto di motivazione, genericità del calcolo degli interessi, prescrizione del credito, contrasto con la normativa unionale e errata quantificazione delle compensazioni PAC.
Il TAR Lombardia dichiara inammissibili i motivi sulla quantificazione del credito per l’effetto preclusivo del giudicato formatosi sulla cartella, respinge il motivo formale e ritiene il credito non prescritto. L’agricoltore appella, contestando anzitutto di non essere stato parte del ricorso collettivo definito dalle sentenze di primo grado e di appello poste a fondamento della preclusione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Il Collegio verifica la versione non oscurata della sentenza del TAR che ha respinto il ricorso collettivo avverso la medesima cartella e vi rinviene la presenza dell’odierno appellante tra i ricorrenti originari. Irrilevante, dunque, che il suo nominativo non compaia nell’intestazione della sentenza d’appello, pronunciata su gravame di alcuni soltanto dei ricorrenti: il giudicato opponibile deriva dalla sentenza di rigetto di primo grado. Il ricorso introduttivo di quel giudizio, prodotto in appello, è ritenuto ammissibile e rilevante ex art. 104 c.p.a. perché chiarisce in via definitiva l’oggetto del contendere.
Nel merito dei motivi sul contrasto unionale, la Sezione richiama il principio consolidato secondo cui l’anticomunitarietà dell’atto amministrativo non è causa di nullità ma di annullabilità, rilevabile solo se non sussista un precedente atto della catena procedimentale divenuto inoppugnabile per mancata impugnazione o acquiescenza, ovvero un giudicato sfavorevole al produttore. Nella specie il giudicato riguarda proprio la cartella emessa a valle delle imputazioni dei prelievi divenute definitive. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 5041 del 2021 e Cons. Stato n. 6335 del 2022, il Collegio ribadisce che la contrarietà al diritto UE, diretta o indiretta, si risolve in un vizio di violazione di legge: il potere autoritativo non viene meno e la decadenza dall’impugnazione ordinaria diviene definitiva.
La Corte aggiunge che il principio di certezza dei rapporti giuridici, nel rispetto dei criteri di equivalenza ed effettività, non impone di rimettere in discussione situazioni esaurite per effetto di una successiva pronuncia della Corte di Giustizia, richiamando le sentenze Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann La Roche del 7 luglio 2022, fatti salvi gli eventuali profili risarcitori.
Quanto alla prescrizione, il Collegio conferma il termine decennale per il capitale e quello quinquennale per gli interessi, e valorizza il costante orientamento della Sezione sull’effetto interruttivo permanente conseguente alla costituzione di Agea nei giudizi sugli atti presupposti. La documentazione di primo grado prova il ricevimento della cartella, i numerosi ricorsi collettivi, anche dichiarati perenti o respinti, le intimazioni del 2009-2013 e le rateizzazioni richieste e non concluse. Rilevano infine le sospensioni ex lege per il passaggio di ruoli tra Ader e Agea e per l’emergenza Covid-19. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni