Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e divieto di integrazione del giudicato (TAR Sicilia n. 433 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario il giudice amministrativo non dispone del potere integrativo del giudicato riconosciutogli per l’esecuzione delle sentenze amministrative, perché difetta di giurisdizione nella materia oggetto del dictum. L’interpretazione del giudicato è ammessa solo se strettamente strumentale all’ordine di esecuzione e condotta sugli elementi interni alla sentenza, senza attività cognitiva suppletiva. Quando l’obbligo di facere imposto alla P.A. è formulato in termini generici — mediante il richiamo a “misure” e “accorgimenti” — e la c.t.u. non individua le soluzioni tecniche specifiche, si apre una riserva di cognizione che il giudice dell’esecuzione non può colmare: il ricorso è pertanto inammissibile.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso al TAR Sicilia, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 114 c.p.a., per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Mistretta, con la quale il Comune intimato era stato condannato a eliminare le cause delle infiltrazioni d’acqua in un immobile, addebitabili alle cattive condizioni di manutenzione degli scarichi.
Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. Il Collegio, con ordinanza n. 1822/2024, ha sottoposto alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., un dubbio di inammissibilità: la sentenza del giudice ordinario non sembrava dettare un obbligo specifico e puntuale sulle modalità esecutive, prospettando una riserva di cognizione non colmabile dal giudice amministrativo. I ricorrenti hanno replicato sostenendo che la motivazione della sentenza, richiamando le relazioni peritali, individuava già le cause del dissesto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal principio consolidato secondo cui, mentre nell’esecuzione delle sentenze amministrative il giudice dell’ottemperanza può “riempire” gli spazi vuoti del giudicato, analogo potere non sussiste per le sentenze del giudice ordinario, poiché il giudice amministrativo dell’esecuzione non ha giurisdizione nella materia oggetto (Cons. Stato, sez. III, n. 1122 del 2020).
Resta fermo il potere di interpretare il giudicato, anche se formatosi davanti a un giudice diverso, ma solo in funzione strumentale all’ordine di esecuzione e sulla base degli elementi interni alla sentenza stessa (Cons. Stato, sez. VII, n. 2628 del 2022). Il Collegio richiama anche l’orientamento civile sull’interpretazione extratestuale del titolo esecutivo (Cass. civ. n. 19641 del 2015) e sull’integrazione del dictum nell’esecuzione degli obblighi di facere, ammessa solo quando il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio e possa essere completato senza attività cognitive suppletive (Cass. civ. n. 1619 del 2024).
Applicando tali coordinate, il TAR rileva che la c.t.u. posta a base della sentenza non indica le soluzioni e i rimedi specificamente necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni. Il giudice ordinario si è limitato a condannare il Comune ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari affinché le acque defluiscano senza arrecare danno.
Questa formulazione è ritenuta generica: non consente di valutare l’effettiva soluzione operativa imposta alla P.A., poiché si prospettano molteplici alternative (deviazione delle acque, opere di contenimento, ampliamento delle condotte). Ognuna implica una valutazione di idoneità a eliminare la causa e, nel risarcimento in forma specifica, anche di sostenibilità economica ex art. 2058 c.c..
Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese sono compensate, tenuto conto della definizione in rito su un’eccezione rilevata d’ufficio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.