Proroga unilaterale del contratto di servizio marittimo e risarcimento del danno (C.G.A.R.S. n. 527 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proroga degli affidamenti prevista dall’art. 92, comma 4-ter, del d.l. n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, presuppone necessariamente il consenso dell’affidatario destinatario della proroga e non può essere imposta dall’amministrazione in via unilaterale. La clausola contrattuale che impone la prosecuzione del servizio fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario, con corrispettivo fissato sulla base del prezzo in vigenza, va interpretata secondo buona fede ai sensi dell’art. 1366 cod. civ. e opera solo per il limitato “periodo ponte” occorrente per la celebrazione di una sola gara. Decorso tale periodo, la non congruità del corrispettivo integra danno ingiusto risarcibile e la relativa conseguenza grava sull’amministrazione che non abbia offerto al mercato condizioni adeguatamente remunerative. Il provvedimento divenuto inefficace è dichiarato illegittimo ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. ai fini risarcitori.

Il Fatto

La società appellante, subentrata per fusione nel contratto di affidamento del servizio di collegamento marittimo con le isole Egadi, aveva subordinato il proprio assenso alla proroga del rapporto al previo riconoscimento di misure di riequilibrio economico-finanziario. L’amministrazione regionale opponeva l’impossibilità di procedere al riequilibrio e adottava comunque, in via retroattiva, un decreto di proroga richiamando l’art. 92, comma 4-ter, del d.l. n. 18/2020, poi estesa con successive note fino al 28 febbraio 2023.

La società impugnava gli atti e chiedeva il risarcimento del danno. Il TAR Sicilia, riuniti i ricorsi, dichiarava improcedibili le domande demolitorie per sopravvenuta carenza di interesse e respingeva la domanda risarcitoria, ritenendo applicabile la clausola contrattuale che fissa il corrispettivo sulla base del prezzo in vigenza. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva d’ufficio il superamento dei limiti dimensionali dell’atto d’appello, in difetto di autorizzazione presidenziale, ed esamina il gravame entro il limite dei 70.000 caratteri ai sensi dell’art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a., ritenendolo comunque ammissibile perché petitum e causa petendi sono dedotti entro tale limite.

Il Collegio conferma il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia n. 18 del 2022, che ha declinato la giurisdizione amministrativa sulla domanda risarcitoria relativa al periodo dal 1° gennaio 2021 al 29 dicembre 2021, in quanto la perdita economica derivava da una prestazione resa di fatto. La cognizione del giudizio resta quindi limitata al periodo dal 30 dicembre 2021 al 28 febbraio 2023.

Nel merito il primo motivo è fondato. Il contratto originario era scaduto il 31 dicembre 2020 e l’amministrazione ha disposto la proroga in via retroattiva, poi estesa con le note successive. La norma invocata, nel consentire la proroga degli affidamenti in atto, presuppone necessariamente il consenso del privato. Risulta dagli atti che l’affidatario aveva subordinato l’assenso al riconoscimento di misure di equilibrio economico e che l’amministrazione aveva opposto l’impossibilità di qualsivoglia riequilibrio. Il decreto e le note sono pertanto illegittimi, ancorché privi di effetti per decorso del tempo, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ai fini risarcitori.

Fondati, nei limiti esposti, sono anche il secondo e il terzo motivo. La clausola che impone la prosecuzione del servizio, letta secondo art. 1366 cod. civ., consente l’ultra-vigenza del corrispettivo fino all’espletamento della prima gara, non anche per il periodo necessario alle ulteriori gare quando la prima sia andata deserta. Poiché al 30 dicembre 2021 la prima procedura era già deserta, il danno patrimoniale da non congruità del corrispettivo assume natura di danno ingiusto. Il ruolo di supplenza della clausola opera per un limitato “periodo ponte”; dopo di esso ogni conseguenza, anche risarcitoria, della diserzione grava sull’amministrazione.

Il Collegio indica i criteri di liquidazione ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.: revisione del prezzo legata all’inflazione secondo l’art. 8, comma 2, del capitolato; maggiori costi o minori entrate nel periodo considerato, non applicandosi la limitazione dell’art. 8, comma 3; in subordine, in via equitativa, una somma non inferiore al 30% di quanto riconosciuto per inflazione. L’amministrazione deve formulare la proposta risarcitoria entro 120 giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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