Omessa comunicazione preventiva non giustifica cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi (ABF Collegio di Napoli n. 4411 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione in Centrale dei Rischi, a differenza di quello relativo ad altre banche dati, attiene alla trasparenza e non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione. La sua omissione può determinare soltanto conseguenze risarcitorie e non giustifica un provvedimento di cancellazione del dato. Ne consegue che, in assenza di una domanda tesa al ristoro del pregiudizio, la verifica sulla tempestività ed effettività della notifica è irrilevante ai fini della decisione sull’annullamento della segnalazione. Il preavviso assolve alla finalità di informare il cliente dell’imminente segnalazione, non di consentirgli di contestare il dato né di sollecitarlo all’adempimento.

Il Fatto

Il ricorrente lamenta di essere stato segnalato a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia dall’intermediario in relazione a due linee di credito, fino alla cessione della sofferenza, nel settembre 2024, a una terza società che ha proseguito la segnalazione in continuità. Sostiene di aver appreso l’evento pregiudizievole solo in occasione del rigetto di una richiesta di finanziamento.

Deduce che la segnalazione iniziale non sia stata preceduta dal prescritto preavviso al debitore e chiede, per tale ragione, l’annullamento della segnalazione con ogni conseguente effetto. L’intermediario replica di aver dichiarato la decadenza dal beneficio del termine per entrambi i rapporti e di aver classificato la posizione a sofferenza secondo una valutazione unitaria, in presenza di grave e protratto inadempimento. Aggiunge di aver inviato il preavviso ai sensi dell’art. 125, comma 3, T.U.B. mediante raccomandata A/R all’ultimo domicilio contrattualmente dichiarato, senza comunicazioni di variazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio circoscrive la questione: il cliente non contesta il presupposto sostanziale dell’iscrizione, bensì la mancata notifica del preavviso di segnalazione. Il parametro è l’art. 125, comma 3, T.U.B., secondo cui i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina.

Richiamando l’orientamento consolidato dell’Arbitro e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4519/2023, il Collegio afferma che la verifica sulla tempestività ed effettività della notifica del preavviso in Centrale Rischi ha utilità esclusivamente quando l’illegittimità della condotta sia invocata come fondamento di una richiesta risarcitoria. Il preavviso, in questa prospettiva, non è finalizzato alla contestazione del dato né volto a sollecitare l’adempimento, ma assolve alla sola finalità di informare il cliente dell’imminente segnalazione.

Da qui la conseguenza: l’omissione del preavviso può determinare soltanto effetti risarcitori e mai giustificare un provvedimento che disponga la cancellazione della segnalazione. Poiché il ricorrente si limita a chiedere l’annullamento della segnalazione originaria per omesso preavviso, senza formulare alcuna domanda di ristoro del pregiudizio, l’indagine sulla tempestività e effettività della ricezione diventa irrilevante.

Solo per completezza, il Collegio osserva che l’intermediario ha comunque rispettato l’art. 125, comma 3, T.U.B.: le comunicazioni contenenti il preavviso sono state indirizzate al domicilio fornito dal ricorrente alla conclusione del negozio, di cui non è mai stata comunicata variazione, operando la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.. Il ripetuto mancato rinvenimento del destinatario all’indirizzo comunicato è ascrivibile a colpa del ricorrente che non ha comunicato il cambio di indirizzo.

Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125 TUB

Tutte le 55 sentenze sull'art. 125 TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *