Segnalazione in CRIF legittima se il preavviso risulta ricevuto per presunzione (ABF Collegio di Milano n. 1821 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazioni nei sistemi di informazioni creditizie, il preavviso di imminente registrazione negativa inviato al recapito comunicato dal cliente nel contratto si presume conosciuto dal destinatario, ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., salvo che questi provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Il Collegio può fondare tale presunzione su un complesso di circostanze convergenti, anche se il preavviso è stato inviato con posta prioritaria e non con raccomandata. Rilevano in tal senso la pluralità e la periodicità delle comunicazioni, l’identità del recapito con quello contrattuale e del documento di identità, l’assenza di variazioni di indirizzo e la mancata allegazione di uno specifico impedimento incolpevole. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di provare la materiale ricezione con mezzi di recapito predeterminati dalla legge.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un mutuo cointestato stipulato nel 2009, lamenta di essere stato segnalato negativamente in CRIF per due rate pagate in ritardo e di non aver mai ricevuto il preavviso di imminente segnalazione previsto dal Codice di condotta dei SIC. Chiede quindi che l’intermediario attivi la cancellazione della segnalazione dalle banche dati.
L’intermediario resiste, sostenendo di aver inviato ben 94 comunicazioni di sollecito contenenti il preavviso, tutte indirizzate al recapito contrattuale coincidente con quello indicato nel ricorso e nel documento d’identità. Allega altresì due sospensioni temporanee delle rate e i rendiconti con evidenza delle rate scadute pagate in ritardo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 125 del T.U.B., i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e il Codice di condotta approvato il 12 settembre 2019. Da tale complesso emerge l’obbligo di informativa preventiva: il consumatore va avvertito prima della prima classificazione negativa, anche con mezzi elettronici o telematici idonei a garantire un recapito tempestivo e sicuro.
Il punto decisivo è però di natura probatoria. Il Collegio applica gli artt. 1334 e 1335 c.c., secondo cui gli atti unilaterali — e il preavviso lo è — producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, che si reputa raggiunto quando la comunicazione giunge al suo indirizzo. La presunzione ammette prova contraria: il destinatario deve dimostrare l’impossibilità incolpevole di avere notizia dell’atto.
Nel caso concreto il Collegio ravvisa un insieme di circostanze convergenti che fondano la presunzione di ricezione: le 94 missive inviate con regolarità dal 2014 al 2025, tutte dirette al recapito contrattuale; l’assenza di variazioni di indirizzo; la coincidenza tra recapito contrattuale, modulo di ricorso e documento d’identità; il riconoscimento della propria morosità da parte del cliente; le due sospensioni delle rate richieste e ottenute; i rendiconti riportanti le rate scadute e pagate in ritardo.
A fronte di ciò, il ricorrente non ha né provato né tanto meno allegato di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di ricevere le comunicazioni. Il Collegio valorizza inoltre l’indirizzo già espresso da altri collegi e dal Collegio di Coordinamento, richiamando segnatamente le decisioni del Collegio di Milano n. 6512 del 2025 e n. 24989 del 2022, del Collegio di Bologna n. 7120 del 2025 e la decisione n. 3089 del 2012.
Poiché non esiste una previsione normativa che imponga un contenuto essenziale del preavviso, il complesso delle circostanze consente anche una valutazione di congruità delle comunicazioni inviate. Il ricorso è pertanto respinto, con conferma della legittimità delle segnalazioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1334 c.c. – Efficacia degli atti unilaterali
- Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza
- Art. 125 TUB – Banche dati