Estinzione anticipata del finanziamento: costi up-front e penale secondo l’ABF (ABF Collegio di Roma n. 2041 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi posti a suo carico, compresi quelli up-front. Le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria rientrano tra i costi up-front e sono quindi ripetibili pro quota, salvo che il contratto preveda un criterio di rimborso differenziato, comprensibile e quantificabile, e comunque proporzionale. In mancanza di tale clausola, la riduzione avviene mediante integrazione giudiziale secondo equità, con criterio analogo a quello pattuito per gli interessi corrispettivi. La penale di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’equo indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha concluso, l’11.5.2020, un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e lo ha estinto anticipatamente in corrispondenza della rata 57/120. Dopo aver esperito senza esito il reclamo del 28.4.2025, si è rivolto all’Arbitro chiedendo la ripetizione degli oneri versati per complessivi € 926,60, della penale di estinzione anticipata addebitata in misura di € 222,98 e il rimborso delle spese legali per € 200,00.

L’intermediario ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa della definizione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Nel merito ha sostenuto la natura non ricorrente delle commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria, la legittimità della penale e la non debenza delle spese legali.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione, rilevando che le Disposizioni ABF non prevedono ipotesi di sospensione per il rinvio pregiudiziale in questione, richiamando sul punto la decisione del Collegio di Napoli n. 8172/2025.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile. Il rimborso anticipato è regolato dall’art. 125-sexies t.u.b., emanato in attuazione dell’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE. La sentenza Lexitor della Corte di giustizia (causa C-383/18) ha stabilito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico. Il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 26525/2019, ha precisato che tale principio si applica anche ai contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della sentenza.

Il Collegio ha poi dato conto del quadro intertemporale: l’art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-octies del decreto-legge n. 73/2021, le cui disposizioni transitorie sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023, e la materia è stata nuovamente disciplinata dall’art. 27 del decreto-legge n. 104/2023. Poiché il contratto è stato stipulato prima del 25.7.2021, la controversia resta regolata dall’art. 125-sexies t.u.b. nel testo introdotto dal d.lgs. n. 141/2010.

Secondo l’orientamento del Collegio di coordinamento, le parti possono declinare il criterio di rimborso dei costi up-front in modo differenziato rispetto ai costi recurring, purché il criterio sia comprensibile, quantificabile e proporzionale. In assenza di una clausola siffatta, i costi up-front si riducono mediante integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., con criterio analogo a quello previsto per gli interessi corrispettivi. Le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria rientrano tra i costi up-front, come già chiarito dal Collegio di Roma con la decisione n. 2746/2024.

Quanto alla penale, il Collegio ha richiamato le decisioni del Collegio di coordinamento n. 5909/2020 e n. 11679/2021. L’equo indennizzo pattuito entro le soglie di legge è dovuto, salvo prova contraria del consumatore, e non ricorrono le ipotesi di esclusione dell’art. 125-sexies, comma 3, t.u.b., essendo la durata residua superiore a un anno e il debito superiore a € 10.000. Poiché l’importo rimborsato in anticipo è stato pari a € 22.298,84, l’indennizzo applicato risulta superiore all’1% dello stesso, detratto il rimborso dei costi up-front. È pertanto dovuta la restituzione dell’eccedenza, pari a € 5,20.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di rimborso delle spese legali, non ravvisando un atteggiamento ostile e ostruzionistico dell’intermediario e potendo il ricorso essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici. Ha quindi disposto il pagamento di € 526,00, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo, e respinto il resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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