Tariffa rifiuti, l’atto di validazione del PEF è endoprocedimentale e va impugnato (TAR Puglia n. 910 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario adottato dall’ente territorialmente competente, ai sensi dell’art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021, ha natura endoprocedimentale ad effetti interinali e non è autonomamente impugnabile. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta all’ARERA, la cui verifica di coerenza regolatoria costituisce un vaglio sostanziale e non meramente formale. Ne deriva il difetto di interesse all’impugnazione anticipata del solo atto di validazione, non essendo configurabile un effetto caducante sull’atto conclusivo del procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la Determina del Direttore Generale AGER n. 309 del 20 giugno 2024, con cui l’ente territorialmente competente aveva validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2024-2025 secondo il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti, unitamente alle deliberazioni comunali di presa d’atto e di approvazione delle tariffe TARI. Deduceva difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni, oltre alla violazione del principio del full recovery cost, anche in ragione dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022.

All’udienza pubblica il Collegio avvisava le parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della controversia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via prioritaria, ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., il tema della inammissibilità per difetto di interesse, in coerenza con i principi dell’Adunanza Plenaria. Dalla lettura dell’atto impugnato insieme all’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 e agli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021, emerge la qualificazione dell’atto di validazione come endoprocedimentale ad effetti interinali.

L’art. 8.4 della delibera n. 363/2021 attribuisce all’Autorità di regolazione il potere di approvazione finale della tariffa. La verifica di coerenza regolatoria, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio sostanziale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389/2023.

L’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è di carattere eccezionale e ammessa solo per atti vincolati idonei a conformare la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale, come ribadito da Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024. L’eventuale annullamento della validazione non avrebbe effetto caducante sull’atto finale, poiché questo non si pone come inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, richiedendo nuove valutazioni di interessi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 2482 del 2011 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2530 del 2012).

Il Collegio aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9788 del 2024, che privilegia la tesi della non immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo, in ragione dell’impatto su poteri dell’ARERA non ancora esercitati e dell’esigenza di uniformità. Il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico del sistema tariffario e non ricollegabile alla sola validazione. Anche l’eventuale inerzia dell’ARERA non determina deficit di tutela, essendo esperibili i rimedi contro il silenzio inadempimento.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse, con compensazione integrale delle spese in ragione della particolarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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