Revoca di contributo europeo per preventivi falsi e giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 9927 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un finanziamento pubblico adottata sul presupposto dell’utilizzo di preventivi falsi, finalizzati a condizionare la fase di selezione del fornitore e l’erogazione originaria del beneficio, lede una posizione di interesse legittimo e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Il riparto si determina in funzione della causa petendi, cioè della natura della posizione dedotta e dei fatti allegati. Spetta invece al giudice ordinario la controversia sulla revoca che faccia esclusivo riferimento all’inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite in sede di erogazione o allo sviamento dei fondi. Il recupero di somme erogate in assenza dei presupposti non costituisce autotutela discrezionale, ma esercizio di un potere vincolato, cui non si applicano i termini dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il termine di prescrizione del credito è quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., e decorre dalla conoscenza della condotta illecita.
Il Fatto
Un’azienda agricola otteneva dalla Regione l’ammissione a un aiuto nell’ambito di una misura del Programma di Sviluppo Rurale, con una spesa ammessa e un contributo pubblico erogato. A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, che in una prima fase non aveva rilevato irregolarità, veniva contestata la sovrafatturazione dei macchinari e la presentazione di preventivi non autentici, oltre all’acquisto di dotazioni usate.
La Regione dichiarava quindi la decadenza dai benefici e avviava il recupero delle somme. Il TAR Puglia accoglieva il ricorso, ritenendo non provato l’erroneo presupposto di fatto e dubitando dell’autenticità delle contestazioni. La Regione proponeva appello, contestando anche la giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il riparto si determina sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico. Rilevano, in proposito, i principi di Cass. Sez. Un. n. 25578 del 2020 e Cass. Sez. Un. n. 13492 del 2021.
La giurisprudenza distingue la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, devoluta al giudice ordinario, dalla fase procedimentale attributiva del beneficio. Nel caso concreto le condotte contestate – fatture e preventivi falsi in sede di domanda – attengono al momento antecedente alla concessione e non alla fase esecutiva. L’Amministrazione ha constatato il difetto originario di una condizione di ammissibilità, idoneo a manifestare l’illegittimità del provvedimento di erogazione, suscettibile di annullamento d’ufficio. Ne deriva la giurisdizione amministrativa.
Nel merito, l’appello è fondato. I rilievi della Guardia di Finanza hanno efficacia probatoria qualificata fino a querela di falso, ex art. 2700 cod. civ.. Le dichiarazioni raccolte hanno disconosciuto i preventivi; la condanna in primo grado dell’appellata per i medesimi fatti, pur non vincolante, conferma la legittimità del provvedimento, in virtù dell’autonomia del giudizio amministrativo rispetto a quello penale.
Infondate le censure riproposte. Sulla prescrizione, si applica l’art. 3, § 3, Reg. CE n. 2988/1995, che consente termini nazionali più lunghi, e dunque il termine decennale dell’art. 2946 cod. civ., con decorrenza dalla notizia della condotta illecita. La revoca costituisce esercizio di potere vincolato, non autotutela ex art. 21-nonies, e non richiede particolare motivazione sul decorso del tempo. Nessun affidamento è configurabile in presenza di false rappresentazioni. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto.
Nota della Redazione
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