Annullamento in autotutela legittimo ma risarcibile l’affidamento del progettista (TAR Umbria n. 378 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il documento di indirizzo alla progettazione è redatto ed approvato dal RUP prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, anche in caso di progettazione esterna, e non può essere demandato a un progettista esterno. Il conferimento simultaneo allo stesso operatore economico dell’incarico di redazione del DIP e di quello del PFTE e del progetto esecutivo integra una inversione della sequenza imposta dall’art. 3, comma 1, dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 e un rischio di conflitto di interessi ex art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, a prescindere dallo svolgimento di una gara. L’annullamento in autotutela che rimuova il solo incarico di progettazione, facendo salvo il DIP e la relativa remunerazione, è legittimo e non viola il principio del risultato. La stazione appaltante che abbia ingenerato un ragionevole affidamento e poi lo abbia travolto con un’autotutela legittima risponde a titolo di responsabilità precontrattuale, con ristoro del solo interesse negativo.

Il Fatto

Il Comune di Umbertide affidava in via diretta a un raggruppamento temporaneo di professionisti la progettazione di due edifici scolastici danneggiati dal sisma del 9 marzo 2023. Mutato l’intervento nella demolizione e ricostruzione di un polo scolastico unico, l’ente revocava il primo incarico e, con successiva determinazione, affidava al medesimo raggruppamento, in composizione integrata, la redazione del DIP e della progettazione di fattibilità ed esecutiva del primo stralcio.

Dopo l’approvazione del DIP e l’avvio di un primo procedimento di autotutela, il Comune ne riapriva la motivazione e annullava parzialmente l’affidamento, facendo salvo il solo DIP. Il progettista impugnava la determina di annullamento, gli atti connessi e la delibera di approvazione del nuovo DIP, chiedendo il mantenimento dell’affidamento e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità: la seconda ragione dell’autotutela risulta puntualmente contestata e la delibera di approvazione del nuovo DIP è stata ritualmente gravata. Nel merito, il ricorso è infondato.

Sul primo profilo, il Tribunale ricostruisce la funzione del DIP. L’art. 3 dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 ne fissa contenuti di stretta competenza dell’ente: obiettivi, fabbisogni, livelli e tempi della progettazione, limiti economici e coperture finanziarie. L’art. 41, comma 3, del Codice ne attribuisce la redazione al RUP. La natura programmatoria dell’atto impedisce di configurarlo come documento realizzabile all’esterno; il richiamo alla riserva sul quadro esigenziale non è argomento a contrario. La tesi del mero supporto tecnico non trova riscontro nella determina di affidamento, che assegna la redazione del DIP pro quota ai professionisti. Il salvataggio del DIP è motivato con la sua utilità per il nuovo documento e con la valutazione comparativa degli interessi, non con una convalida.

Sul secondo profilo, l’art. 3, comma 1, dell’Allegato I.7 cristallizza la subordinazione funzionale e temporale tra DIP e progettazione successiva. Se il medesimo soggetto esterno fissa le linee guida e ne cura l’attuazione, può modellare la progettazione sui propri interessi e condizionare la gara a valle. L’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 opera come criterio interpretativo, non come causa di esclusione: il rischio di conflitto non è escluso dall’assenza di una gara, ma ne risulta aggravato. Il parere n. 67 del 2019 del Consiglio di Stato conforta la lettura: rileva la situazione di pericolo, non il pregiudizio effettivo, e la regola vale per chi interviene a qualsiasi titolo nel ciclo dell’appalto. Il principio di continuità della progettazione invocato dal ricorrente riguarda il rapporto tra PFTE ed esecutiva e si colloca nel previgente d.lgs. n. 50/2016.

Il potere è stato esercitato valutando l’interesse del privato, attraverso la conservazione e la remunerazione del DIP. Il termine semestrale introdotto dalla legge n. 182/2025 non si applica ratione temporis a un provvedimento del giugno 2025, restando fermo quello di dodici mesi. Il principio del risultato, letto con l’art. 1 del Codice, non sana l’illegittimità.

Accolta è invece la domanda risarcitoria. Il comportamento del Comune, non lineare per due anni di attività, ha ingenerato un affidamento incolpevole. La responsabilità è precontrattuale ex artt. 1337 e ss. cod. civ., con ristoro del solo interesse negativo: spese notarili e aggiornamento del software BIM, per complessivi euro 25.432,58, ridotti alla metà in ragione degli importi già riconosciuti per il DIP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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