Avviso orale del Questore: natura monitoria e irrilevanza dell’archiviazione penale (TAR Lazio n. 834 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale del Questore ex art. 3 d.lgs. n. 159/2011 è misura di natura monitoria e cautelare, non repressiva, che non presuppone l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato né l’esistenza di fatti costituenti reato, potendo fondarsi su elementi circostanziati di valenza indiziaria dai quali desumere una personalità propensa a comportamenti antigiuridici. L’archiviazione del procedimento penale non inibisce l’autonoma valutazione della condotta in chiave preventiva, salvo che sia intervenuta assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. L’avviso orale non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990, attesa l’urgenza dell’intervento di pubblica sicurezza.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’avviso orale adottato nei suoi confronti dal Questore sulla base della proposta della Divisione Anticrimine, che aveva valorizzato un’indagine per appropriazione indebita, la condotta di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, nonché l’inosservanza di un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento era stato adottato ai sensi degli art. 1 e 3 d.lgs. n. 159/2011.
Il ricorrente deduceva l’errata valutazione dei fatti e la contraddittorietà della motivazione, l’assenza di addebiti specifici, la mancata considerazione dell’archiviazione del procedimento per appropriazione indebita, l’inconferenza degli altri precedenti e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Ministero dell’Interno si costituiva in resistenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. Quanto ai primi quattro motivi, la pronuncia richiama la ratio dell’avviso orale, che rappresenta la misura più tenue tra quelle previste dal d.lgs. n. 159/2011: la sua finalità non è punitiva ma preventiva, tendendo a evitare condotte future potenzialmente lesive della sicurezza pubblica. Il giudizio di pericolosità può quindi basarsi su elementi indiziari, senza che occorra una condanna penale o la reiterazione di delitti gravi.
In riferimento all’archiviazione del procedimento per appropriazione indebita, il Collegio osserva che essa non era intervenuta perché il ricorrente era stato ritenuto estraneo ai fatti, ma unicamente per la pendenza della lite civile con la persona offesa. L’accertamento giurisdizionale non assume valenza assoluta ai fini della valutazione preventiva, con la sola eccezione delle assoluzioni per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.
Quanto alla contestata inosservanza del provvedimento di sospensione dell’autorizzazione, il TAR rileva che il provvedimento, seppur impugnato, era valido ed efficace e le sue previsioni immediatamente vincolanti, come confermato dal successivo decreto di condanna per il reato di cui all’art. 650 cod. pen. La condotta di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi risultava poi di per sé idonea a sostenere il giudizio di pericolosità.
Sull’ultimo motivo, il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui l’avviso orale costituisce un atto a natura ed efficacia monitoria che non richiede la comunicazione di avvio ex art. 7 l. n. 241/1990, essendo l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza da considerare urgente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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