Avvalimento premiale e requisiti di determinatezza del contratto (TAR Lombardia n. 3404 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avvalimento premiale, funzionale all’acquisizione di punteggi aggiuntivi per la qualità dell’offerta, costituisce istituto ammesso dal codice dei contratti pubblici e deve essere interpretato in chiave pro-concorrenziale, senza irrigidimenti formalistici. Il contratto di avvalimento è valido anche in assenza di una specificazione analitica delle risorse messe a disposizione, essendo sufficiente che l’oggetto sia determinato o determinabile ai sensi dell’art. 1346 cod. civ. La previsione di un corrispettivo simbolico o irrisorio non determina la nullità del negozio, ove emerga un interesse causale dell’ausiliaria. La valutazione delle offerte tecniche è espressione di ampia discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta.
Il Fatto
La Provincia di Pavia indiceva una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro per la manutenzione della rete stradale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della gara, risultava primo graduato un raggruppamento temporaneo di imprese, precedendo il concorrente secondo classificato. Avverso l’aggiudicazione proponeva ricorso la seconda classificata, deducendo plurime censure, tra cui la nullità dei contratti di avvalimento premiale stipulati dalle mandanti dell’aggiudicataria per conseguire i punteggi relativi al possesso di certificazioni di qualità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il motivo concernente la nullità dei contratti di avvalimento, qualificando l’istituto come avvalimento premiale, distinto da quello partecipativo in quanto volto ad accrescere la qualità dell’offerta. Tale ricostruzione, già affermata dalla giurisprudenza della Sezione, impone di privilegiare soluzioni ermeneutiche che ne garantiscano l’effetto utile, in coerenza con il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023.
Quanto ai requisiti di forma e contenuto, il Tribunale ha osservato che il nuovo art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, a differenza del previgente art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, non richiede più la specificazione delle risorse e delle dotazioni tecniche a pena di nullità. Ne consegue che la verifica di idoneità del contratto va svolta in concreto, avuto riguardo al tenore testuale dell’atto e alla sua capacità di assolvere alla funzione assegnatagli. Nei casi esaminati, i contratti indicavano puntualmente i requisiti oggetto di avvalimento e le risorse messe a disposizione, risultando pertanto sufficientemente determinati e, comunque, determinabili per relationem alla disciplina delle certificazioni.
Il Collegio ha inoltre escluso che la previsione di un corrispettivo simbolico, pari allo 0,05% del prezzo di aggiudicazione, possa inficiare la validità del negozio, richiamando il consolidato orientamento secondo cui è ammesso anche l’avvalimento gratuito, purché sussista un interesse causale dell’ausiliaria alla partecipazione dell’ausiliata alla gara.
Le ulteriori censure, relative alla presunta illogicità dei punteggi attribuiti ai criteri concernenti i centri operativi e l’impatto ambientale, sono state respinte in ragione della natura marcatamente discrezionale delle valutazioni compiute dalla commissione. Il Tribunale ha ribadito che il sindacato del giudice amministrativo su tali apprezzamenti è limitato ai vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, non potendo risolversi in una contestazione del merito delle scelte operate. Parimenti infondata è risultata la doglianza sull’anomalia dell’offerta, atteso che le giustificazioni prodotte dall’aggiudicataria e la documentazione versata in atti confermavano la capienza complessiva dell’offerta economica. Dichiarato infondato il ricorso principale, il Collegio ha pronunciato l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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