Il decreto ingiuntivo esecutivo è titolo per l’ottemperanza e legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Molise n. 250 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, rientrando nell’ambito applicativo dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario. L’azione è ammissibile decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Accertato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, il giudice ne ordina l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’eventualità del perdurare dell’inottemperanza, senza che ciò integri di per sé i presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Un creditore, dopo aver ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo nei confronti di un’Unione di Comuni, ne vedeva dichiarare la definitiva esecutorietà e provvedeva alla notifica del titolo munito di formula esecutiva. Rimasto inadempiente il pagamento delle somme dovute, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per le pubbliche amministrazioni, il creditore proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo che fosse ordinato all’ente il pagamento, che fosse nominato un commissario ad acta e che fosse applicata la penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità del ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo costituisce titolo idoneo per l’intrapresa azione di ottemperanza. Detto provvedimento, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è infatti equiparato alla sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che la sua esecuzione può essere richiesta al giudice amministrativo. Nel caso di specie, il Collegio ha accertato sia l’intervenuta esecutorietà del titolo sia il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non avendo l’Amministrazione intimata fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento. Il Tribunale ha pertanto ordinato all’ente il pagamento integrale delle somme dovute entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto, con facoltà di delega, il quale dovrà attivarsi su istanza della parte creditrice adottando ogni misura idonea a conseguire il pagamento entro il successivo termine di sessanta giorni.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Tribunale ha escluso che la sola nomina del commissario integri i presupposti per riconoscerla, ritenendo tale evenienza funzionale a fronteggiare il perdurare dell’inadempimento. Ha tuttavia precisato che una diversa valutazione sarà possibile su istanza di parte, qualora l’Amministrazione non collabori all’attività del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico dell’ente soccombente e liquidate in misura onnicomprensiva, unitamente al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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