Il decreto ingiuntivo esecutivo è titolo per l’ottemperanza (TAR Molise n. 106 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., ha valore di cosa giudicata e rientra tra i provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., legittimando la proposizione del ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’azione è ammissibile decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, computato dalla notifica del titolo esecutivo. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del titolo entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Campobasso, giudice del lavoro, che aveva condannato l’A.S.RE.M., quale ente preposto alla gestione liquidatoria della disciolta ASL n. 4 Basso Molise, a rideterminare il fondo di risultato dei dirigenti medici. Dopo la conferma nei gradi successivi, l’interessato, non avendo ottenuto il pagamento, otteneva dal Tribunale di Larino, sezione lavoro, un decreto ingiuntivo nei confronti della Gestione Liquidatoria, dichiarato esecutivo per mancata opposizione.
Non essendo intervenuto il pagamento nonostante la notifica del titolo in forma esecutiva, gli eredi del creditore originario hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, la condanna al pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, osservando che il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., ha valore di cosa giudicata e rientra nell’ambito applicativo dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.
Quanto alla tempestività dell’azione, il Tribunale ha verificato il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale dell’A.S.RE.M., qualificato come riferibile al Direttore Generale nella qualità di Commissario liquidatore.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non avendo l’amministrazione fornito alcuna prova dell’integrale adempimento. Il Tribunale ha quindi ordinato al Commissario liquidatore di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’eventualità di un perdurante inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore del Dipartimento Amministrativo dell’A.S.RE.M., con facoltà di delega, attribuendogli l’ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere. In considerazione della nomina compiuta, è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., rimanendo salva una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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