Occupazione sine titulo di bene demaniale culturale: niente sdemanializzazione tacita nè legittimo affidamento (TAR Veneto n. 1710 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prolungata detenzione di un bene demaniale, ancorché tollerata e accompagnata dal pagamento di indennità, non determina la sdemanializzazione tacita, ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che esprimano in modo inequivocabile la volontà della Pubblica Amministrazione di sottrarre il bene alla destinazione pubblica e di rinunciare definitivamente al suo ripristino; la mera inerzia o tolleranza non integra tale volontà. L’ordinanza di rilascio ex art. 823, comma 2, c.c. ha natura doverosa e vincolata e si giustifica unicamente in ragione della perdurante occupazione sine titulo del bene pubblico, senza che occorra la comparazione con gli interessi dell’occupante, il quale non può vantare alcun legittimo affidamento in presenza di una situazione connotata da evidente abusività. I termini perentori fissati dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per il deposito di documenti sono posti a presidio del contraddittorio e la loro violazione conduce all’inutilizzabilità processuale delle produzioni tardive.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza ex art. 823 c.c. con cui l’Agenzia del Demanio aveva intimato il rilascio dell’unità abitativa da lui occupata all’interno del compendio demaniale denominato “Ex Caserma Sanguinetti” in Venezia, dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004. L’occupazione, risalente alla fine della Seconda Guerra Mondiale, era stata sempre tollerata dall’Amministrazione, che aveva preteso il pagamento di indennità extracontrattuali senza mai stipulare un formale contratto di locazione o concessione. Il provvedimento di rilascio era motivato dal pessimo stato manutentivo dell’intero compendio, accertato in sopralluoghi congiunti con i Vigili del Fuoco, e dalla necessità di eseguire radicali interventi di recupero conservativo. Il ricorrente deduceva, tra l’altro, l’avvenuta sdemanializzazione tacita del bene, la sussistenza di un rapporto locativo e la violazione dei principi di affidamento e proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente accolto l’eccezione di tardività della produzione documentale della resistente, depositata oltre il termine perentorio dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., dichiarando l’inutilizzabilità della relazione tecnica prodotta, considerata tamquam non essent.

Nel merito, ha respinto la tesi della sdemanializzazione tacita, richiamando la sentenza della stessa Sezione n. 363 del 2025, passata in giudicato, che aveva già accertato la natura demaniale dell’intero compendio quale bene del demanio culturale ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 42/2004. Tale natura è stata acquisita sin dall’entrata in vigore del codice dei beni culturali per l’opera di autore non più vivente e di oltre settant’anni, e confermata dalla verifica di interesse culturale del 2020. La Corte ha quindi escluso che la tolleranza prolungata dell’occupazione e il pagamento di indennità possano integrare gli estremi della sdemanializzazione tacita, richiedendosi invece atti o fatti inequivocabili di rinuncia alla destinazione pubblica, non desumibili da una mera situazione di inerzia (Cass., Sez. II, n. 15661 del 2024; Cass., Sez. Un., n. 12062 del 2014; Cons. Stato, Sez. VII, n. 7761 del 2024).

Il Collegio ha pure escluso la configurabilità di un rapporto locativo, difettando il requisito della forma scritta ad substantiam, e ha qualificato come abusiva l’occupazione sine titulo, non rilevando la tolleranza iniziale che non radica alcuna posizione di diritto o interesse legittimo in capo all’occupante. Ha infine ritenuto la natura doverosa e vincolata dell’ordinanza ex art. 823 c.c., insensibile ai principi di affidamento e proporzionalità, nonché la sufficiente motivazione circa lo stato di degrado dell’immobile, che rendeva irrilevante la verifica dello stato della singola unità, e la congruità del termine di 180 giorni, non sussistendo i presupposti per un termine maggiore ai sensi dell’art. 56 della legge n. 392/1978, richiamato in via analogica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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