Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie accreditate spetta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. 1 n. 5874 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina in base alla domanda. La controversia promossa da una struttura privata accreditata per ottenere il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento con il SSN è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera c), cod. proc. amm. Non rileva, in senso contrario, che la pubblica amministrazione fondi il proprio rifiuto sull’interpretazione del tariffario contenuta in atti o circolari interne, qualificabili alla stregua di provvedimenti amministrativi autoritativi, a meno che la domanda non sia estesa all’accertamento dell’illegittimità dell’atto amministrativo. L’interpretazione di un atto amministrativo, ove non sia richiesta la verifica della legittimità dell’azione autoritativa, non radica la giurisdizione del giudice amministrativo, che permane in capo al giudice ordinario. Inoltre, la riproduzione nei motivi di appello delle argomentazioni contenute nella comparsa conclusionale di primo grado non esclude di per sé la specificità dei motivi, richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ., soprattutto quando la questione da decidere sia di puro diritto.
Il Fatto
Una società privata accreditata, operante nella diagnostica per immagini, conveniva in giudizio l’Azienda U.L.S.S. competente chiedendo la condanna al pagamento dei corrispettivi per prestazioni di risonanza magnetica sulla colonna vertebrale, sostenendo che l’esecuzione su plurimi tratti integrasse una pluralità di prestazioni, ciascuna da remunerare. L’azienda sanitaria opponeva che la prestazione dovesse essere remunerata una sola volta e che l’interpretazione seguita fosse stata dettata da circolari interne alla Regione.
Il Tribunale, rilevata d’ufficio la questione, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. La Corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo il primo motivo di appello generico e, comunque, la controversia devoluta al giudice amministrativo, in quanto avente ad oggetto l’interpretazione del tariffario regionale. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 133 cod. proc. amm. e dell’art. 342 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminati congiuntamente i motivi, ha preliminarmente osservato come la Corte territoriale avesse rilevato la genericità del primo motivo di appello senza dichiararlo inammissibile, pronunciandosi invece nel merito della questione di giurisdizione, che poteva essere esaminata direttamente dalla Sezione semplice, in applicazione dell’art. 374 cod. proc. civ., essendosi su di essa già pronunciate le Sezioni Unite.
Nel merito, il Collegio ha rammentato che la giurisdizione si determina sulla base della domanda. Nella specie, la domanda era diretta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni eseguite, sicché la controversia è sussumibile nel disposto dell’art. 133, primo comma, lettera c), cod. proc. amm., che attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione su tali domande. Non rileva che l’azienda sanitaria abbia fondato la propria eccezione su circolari interne, emesse senza un preventivo procedimento amministrativo e non qualificabili come atti impugnabili davanti al giudice amministrativo, né che la stessa società abbia posto la questione interpretativa del tariffario: laddove la lite rimanga schematizzata secondo il binomio obbligo-pretesa, la giurisdizione resta del giudice ordinario, richiamando il precedente di Cass., Sez. I, n. 372 del 2021 su una fattispecie sovrapponibile.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’appello deve contenere una parte argomentativa che si confronti con gli snodi logici della sentenza impugnata, ma non è escluso che i motivi di gravame possano sostanziarsi nelle stesse argomentazioni già addotte a suffragio della domanda disattesa, come affermato da Cass., Sez. I, n. 9024 del 2020, soprattutto quando il tema da decidere è di puro diritto. Nella specie, la riproduzione delle difese conclusive non escludeva la specificità dei motivi, che contenevano censure sufficientemente analitiche, avendo l’appellante riproposto i temi del decidere e richiamato l’avvenuto annullamento delle circolari regionali da parte del TAR Veneto.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo la causa al Tribunale di Padova in diversa composizione, anche per le spese, con applicazione dell’art. 353 cod. proc. civ., nella vigenza del quale il giudizio era stato instaurato.
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Nota della Redazione
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