Interruzione della prescrizione: non bastano le relate, servono gli atti interruttivi (Cass. civ. Sez. V n. 23928/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica dell’effetto interruttivo della prescrizione non è sufficiente la produzione delle relate di notifica degli atti interruttivi: occorre la produzione degli atti stessi, poiché solo il loro contenuto consente di individuare le cartelle richiamate e, quindi, su quali pretese impositive l’interruzione si sia prodotta. La notificazione attiene al carattere recettizio dell’atto e ne condiziona l’efficacia, ma non supplisce all’identificazione dei crediti. Il credito erariale per la riscossione delle imposte si prescrive nell’ordinario termine decennale, non operando l’estinzione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche, poiché l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo e unitario. Diversamente, ove la cartella non sia fondata su una sentenza passata in giudicato, sanzioni e interessi restano soggetti al termine quinquennale. L’Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di allegare o provare il presupposto della scelta, nemmeno in sede di legittimità.
Il Fatto
Un contribuente ha impugnato un atto di intimazione emesso nei suoi confronti con riferimento a quarantotto cartelle di pagamento. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso.
Il giudice d’appello ha confermato, premesso che il gravame riguardava le sole pretese di natura tributaria. Ha ritenuto sufficiente l’esibizione delle copie delle relate, in mancanza di tempestivo ed espresso disconoscimento; corrette le modalità di notificazione; decennale la prescrizione, trattandosi di imposte dirette e IVA; intervenuti gli atti interruttivi, in ragione della notificazione di avvisi di intimazione prodotti in primo grado, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quanto a due cartelle e dello stesso avviso impugnato. Ha inoltre escluso che la mancata produzione delle cartelle rilevasse, essendo disponibili nell’intimazione i riferimenti per individuare an e quantum della pretesa. Il ricorso per cassazione è affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo alla costituzione dell’agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro anziché dell’Avvocatura dello Stato, è inammissibile. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’ente si avvale dell’Avvocatura nei casi riservati dalla Convenzione o quando vengano in rilievo questioni di massima o di notevoli riflessi economici, e di avvocati del libero foro negli altri casi e in quelli in cui l’Avvocatura non sia disponibile ad assumere il patrocinio. La costituzione a mezzo dell’uno o dell’altra postula implicitamente la sussistenza del relativo presupposto, senza necessità di allegazione o prova.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini indicati. Il giudice d’appello ha affermato l’intervento di tempestivi atti interruttivi valorizzando la documentazione prodotta e ritenendo generiche le contestazioni del contribuente. Ha però concentrato l’esame sulle notifiche degli atti di cui era lamentata la mancata produzione.
Il profilo della notificazione è indubbiamente dirimente, poiché attiene al carattere recettizio dell’atto e alla necessità che sia portato a conoscenza dell’intimato nelle forme di legge affinché l’effetto interruttivo si produca. È stata però trascurata una circostanza distinta e altrettanto decisiva: solo la produzione dell’avviso di iscrizione ipotecaria avrebbe consentito di individuare i debiti portati nelle cartelle e di verificare in relazione a quali pretese impositive l’intimazione fosse stata formulata. Lo stesso vale per gli avvisi di intimazione richiamati come interruttivi, giacché soltanto il riscontro delle cartelle in essi indicate permetteva di stabilire su quali crediti si producesse l’interruzione per effetto della formale richiesta di adempimento. Su tali profili si rende necessario un nuovo accertamento in sede di rinvio.
Il quarto e il quinto motivo riguardano il termine di prescrizione. La Corte ribadisce che il credito erariale si prescrive nel termine decennale, in mancanza di previsione derogatoria, non operando la prescrizione breve delle prestazioni periodiche: il singolo pagamento non è legato ai precedenti, ma risente di nuove e autonome valutazioni sui presupposti impositivi. Diversamente, quando la cartella non sia fondata su una sentenza passata in giudicato, l’obbligazione relativa a sanzioni e interessi soggiace al termine quinquennale.
Non emergendo che le pretese intimate siano state interessate da una sentenza passata in giudicato, il quinto motivo è fondato. Il quarto resta assorbito dall’accoglimento del secondo e del terzo, essendo necessaria la preliminare verifica sugli atti interruttivi. La sentenza è cassata con rinvio in diversa composizione, anche per le spese.
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