Ammonimento per stalking: sindacato del giudice limitato al quadro indiziario (TAR Lombardia n. 2076 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito dalla legge n. 38/2009, costituisce misura di prevenzione fondata su un giudizio prognostico ex ante di mero pericolo, non richiedendo la prova degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. È sufficiente un quadro indiziario dal quale desumere, con sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio idoneo a ingenerare nella vittima un perdurante stato di ansia o di paura. Il potere valutativo del Questore è ampiamente discrezionale e il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza o sproporzione, senza sostituzione nella valutazione di merito.

Il Fatto

Il Questore della provincia di Varese, con provvedimento del 22 aprile 2021, ha ammonito il ricorrente ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, ritenendolo autore di condotte riconducibili alla fattispecie di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’amministrazione ha valorizzato appostamenti e pedinamenti nei luoghi frequentati dalla donna, atteggiamenti molesti anche sul posto di lavoro e contatti con conoscenti della stessa, idonei a generare un perdurante stato di ansia.

Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, che lo ha rigettato richiamando le controdeduzioni della Questura. Ha quindi impugnato davanti al TAR sia il decreto prefettizio sia il provvedimento del Questore, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, carenza probatoria delle condotte persecutorie e illegittimità del diniego di accesso agli atti. Il Ministero dell’Interno e la controinteressata si sono costituiti chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha dichiarato estranee al giudizio le questioni sul diniego di accesso, già definite con sentenza di primo grado confermata in appello, potendo il ricorrente accedere a tutti gli atti istruttori, peraltro depositati nel giudizio.

Nel merito il TAR ha ricostruito la natura dell’istituto. L’ammonimento è misura di prevenzione volta a dissuadere l’ammonito dal porre in essere condotte moleste o persecutorie, mediante un giudizio prognostico ex ante sulla sussistenza di un mero pericolo, secondo il principio espresso da Cons. Stato Sez. III n. 4077 del 2020. Il provvedimento non presuppone la prova utile in un giudizio penale, ma elementi dai quali desumere, con sufficiente attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, come affermato da Cons. Stato Sez. III n. 2394 del 2023.

Il Collegio ha escluso una correlazione rigida tra la fattispecie di pericolo e quella incriminatrice di cui all’art. 612-bis cod. pen. La finalità preventiva e l’esigenza di celerità del procedimento sono incompatibili con un approfondimento istruttorio analogo a quello penale, secondo Cons. Stato Sez. III n. 10752 del 2023. Il sindacato giurisdizionale resta dunque limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti, irragionevolezza o sproporzione, senza sostituzione del giudice all’amministrazione, come precisato da Cons. Stato Sez. III n. 3448 del 2023.

Applicando tali coordinate, il TAR ha rilevato che il ricorrente si è limitato a offrire una propria versione dei fatti senza fornirne prova. Dagli atti istruttori emerge un quadro di atteggiamenti ossessivi, controlli dei movimenti, appostamenti fuori dal luogo di lavoro e dall’abitazione e inseguimenti, anche alla presenza dei figli della donna, oltre al tentativo di contattare l’ex marito per screditarla. Le informazioni assunte dalla sorella e dall’ex marito hanno confermato lo stato di ansia e di paura della persona offesa.

Il Collegio ha quindi concluso che i provvedimenti impugnati si fondano su un quadro indiziario coerente e sufficiente ad ascrivere le condotte a un intento persecutorio, non efficacemente smentito dalle difese. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Ministero e compensazione verso la controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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