Procura speciale per cassazione: inammissibile se anteriore alla sentenza e priva dei requisiti di forma (Cass. civ. Sez. 2 n. 10330 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione la cui procura speciale alle liti sia stata rilasciata in data anteriore al deposito della sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare la riferibilità dell’attività difensiva al titolare della posizione sostanziale controversa; il difetto non è sanabile ai sensi dell’art. 182 c.p.c., essendo la procura speciale requisito di ammissibilità del ricorso ex artt. 365 e 366, n. 5, c.p.c. e dovendo essa preesistere all’atto di impugnazione. È parimenti inammissibile il ricorso qualora la procura, ancorché autenticata dal difensore e redatta su foglio separato, non sia congiunta materialmente o informaticamente all’atto né redatta nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, esorbitando dal modello legale dell’art. 83 c.p.c. In caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura, l’attività resta imputabile esclusivamente al legale, che può essere condannato, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Il Fatto
Il ricorrente, conduttore di un’unità immobiliare già di proprietà dell’ente previdenziale, aveva esercitato l’opzione di acquisto dell’immobile, perfezionando un contratto preliminare di vendita. La Corte d’Appello di Milano, in sede di rinvio dopo la cassazione con rinvio della precedente pronuncia, aveva rigettato la domanda diretta a ottenere la sentenza costitutiva del trasferimento, ritenendo non provata l’attualità della regolarità del pagamento dei canoni, presupposto legale del diritto di opzione.
Avverso tale sentenza il conduttore proponeva ricorso per cassazione, deducendo con due motivi la violazione del giudicato e dell’art. 342 c.p.c. e contestando la valutazione compiuta dal giudice del rinvio in ordine all’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva, in conformità alla proposta di definizione accelerata, che la procura speciale alle liti depositata dal ricorrente all’atto dell’iscrizione a ruolo del ricorso risulta rilasciata in data anteriore al deposito della sentenza impugnata, in violazione del requisito di specialità prescritto per l’impugnazione di legittimità. Il mandato, peraltro, era stato conferito per il giudizio di rinvio e non per il successivo ricorso per cassazione, manifestando un difetto di specificità in termini di riferimento alla fase processuale.
La Corte esclude la sanatoria ai sensi dell’art. 182 c.p.c., attesa l’incompatibilità con la disciplina del giudizio di legittimità che richiede una procura speciale valida quale requisito di ammissibilità del ricorso e la sua esistenza anteriore alla notificazione dell’atto. La procura successivamente prodotta, recante la medesima data della notifica dell’istanza di decisione del procedimento, è stata notificata tardivamente e risulta comunque rilasciata su foglio separato privo di congiunzione materiale o informatica al ricorso, in difformità dal modello legale dell’art. 83 c.p.c.
La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale e, trattandosi di attività processuale posta in essere dal difensore senza effettivo conferimento del mandato per il giudizio di legittimità, pone le conseguenze economiche in capo al legale: la condanna, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma liquidata in favore della Cassa delle Ammende e l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato, sussistendo i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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