Correzione dell’errore materiale per omessa distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. 3 n. 16547 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c., il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. Tale rimedio è applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione ed è proponibile anche d’ufficio in qualsiasi tempo. Il difensore distrattario non è tenuto a munirsi di nuova procura speciale ex art. 365 c.p.c., atteso che agisce, ex artt. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere.
Il Fatto
Il difensore di un ricorrente, vittorioso nel giudizio di legittimità conclusosi con l’ordinanza della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. per ottenere la correzione dell’errore materiale contenuto in tale pronuncia.
Nell’ordinanza di accoglimento del ricorso, la Corte aveva condannato le parti intimate al pagamento delle spese dell’intero giudizio in favore del ricorrente, omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore del difensore, che si era dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. nel proprio ricorso.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione ha accolto il ricorso, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 16037 del 2010, secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali, in assenza di una diversa espressa indicazione legislativa.
La Corte ha precisato che tale rimedio è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione ed è proponibile d’ufficio in qualsiasi tempo. Ha inoltre escluso la necessità di una nuova procura speciale ex art. 365 c.p.c., conformemente a quanto già affermato da Cass. n. 15302/2023.
Il ricorso è stato pertanto accolto, disponendo la correzione sia nella motivazione che nel dispositivo dell’ordinanza n. 21861/2024. La condanna alle spese è stata integrata con le parole «da distrarre in favore dell’avv. Gianluca Fontanella, che si è dichiarato antistatario».
Il difensore, nel caso di specie, aveva comunque provveduto a munirsi di nuova procura, circostanza ritenuta non necessaria ma comunque non ostativa all’accoglimento del ricorso. Non è stato provveduto sulle spese del presente procedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione
- Art. 365 c.p.c. – Sottoscrizione del ricorso
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione