Il pericolo di recidiva non può fondarsi su congetture (Cass. pen. Sez. 1 n. 12523 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di sussistenza del pericolo di recidiva, ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, deve essere ancorato alla attualità e concretezza del pericolo stesso, ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen., e non può essere fondato su mere congetture. La base fattuale della prognosi deve essere costituita dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’indagato, desunta da comportamenti o atti concreti e dai suoi precedenti penali. L’eventuale valutazione di vicinanza dell’indagato ad ambienti di criminalità organizzata richiede lo specifico riscontro di rapporti di collegamento, anche indiretto, in mancanza del quale la motivazione sulla sussistenza dell’esigenza cautelare risulta solo apparente.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, aveva confermato l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendolo gravemente indiziato di detenzione illegale di arma modificata e di ricettazione. L’indagato aveva spontaneamente consegnato alla polizia giudiziaria una pistola, priva di tappo rosso e classificata come arma a salve, ma modificata in modo riconoscibile nella canna.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’assenza di elementi concreti atti a comprovare il pericolo di reiterazione del reato, nonché l’omessa valutazione delle sue condizioni personali, quali l’incensuratezza e la giovane età.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ribadito che il giudizio prognostico sulla futura condotta dell’indagato deve essere rapportato all’attualità e deve essere concreto, fondato su una rigorosa e complessiva valutazione di dati fattuali posti in relazione alle attuali condizioni della persona. Non è richiesta l’individuazione di occasioni prossime che facilitino la riproduzione del reato, ma è indispensabile che la base fattuale del giudizio sia costituita dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’indagato.
Nel caso di specie, il giudice del riesame aveva fondato il giudizio di pericolosità sui “verosimili” contatti dell’indagato con ambienti di criminalità organizzata, ritenuti in grado di procurarsi armi di provenienza delittuosa per affidarne la custodia a soggetti incensurati. Tuttavia, la Corte ha rilevato che non risultava indicato alcun elemento, soggettivo od oggettivo, che comprovasse l’esistenza di tali rapporti di collegamento in epoca precedente alla perquisizione, né che l’indagato avesse acquisito la disponibilità dell’arma tramite quel peculiare canale.
I dati fattuali ritenuti decisivi erano quindi il risultato di un ragionamento inferenziale meramente presuntivo, rendendo la motivazione sulla sussistenza del pericolo di recidiva solo apparente, in quanto fondata su elementi di natura congetturale, inidonei a dimostrare una effettiva probabilità di reiterazione del reato. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Catania, affinché provveda a un nuovo esame, con il vincolo di fondare il giudizio di pericolosità su elementi specifici e concreti.
La restante censura relativa alla prognosi sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena è stata ritenuta assorbita. In sede di rinvio, il giudice dovrà comunque tenere conto del disposto dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., che vieta l’applicazione della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari se si ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
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Nota della Redazione
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