Riforma solo pena in appello non ricorribile dal P.M (Cass. pen. Sez. 2 n. 195 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di appello che, pur confermando la sentenza di primo grado in punto di responsabilità, abbia rideterminato la pena, in quanto tale pronuncia non rientra nella nozione di sentenza di condanna di cui all’art. 608, comma 1, cod. proc. pen. Il potere di impugnazione del pubblico ministero è limitato ai casi espressamente previsti dalla legge e non può essere esteso a sentenze che, come quella in esame, non possono essere considerate di condanna in senso tecnico, mancando il carattere della novità del giudizio di colpevolezza o della sua conferma in sede di gravame.
Il Fatto
Il tribunale dichiarava l’imputato colpevole dei reati di cui ai capi A, B e C (tra cui ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali) e lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa. La Corte d’appello, adita dall’imputato, confermava la sentenza di primo grado ma rideterminava la pena.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo un vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso del pubblico ministero era da ritenersi inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza non ricorribile. Richiamando il principio di diritto, ha precisato che l’art. 608, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce al pubblico ministero il potere di ricorrere per cassazione solo contro le sentenze di condanna o di proscioglimento, e che la sentenza di appello che, come nel caso di specie, conferma la responsabilità ma incide sulla sola entità della pena non può essere qualificata come sentenza di condanna, essendo tale nozione riferita esclusivamente alle pronunce che affermano la responsabilità penale.
La Corte ha quindi escluso che il pubblico ministero possa dolersi in cassazione di una sentenza che, pur non avendo accolto integralmente le sue richieste, ha comunque confermato il giudizio di colpevolezza, in quanto l’interesse ad impugnare non può ritenersi sussistente in capo all’organo dell’accusa in relazione alla sola determinazione della pena. In assenza di un’espressa previsione normativa che estenda il suo potere di impugnazione a tali pronunce, il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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