Ricorso inammissibile se riproduttivo e privo di confronto con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. 7 n. 4449 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione quando le censure proposte siano riproduttive di profili di doglianza già dedotti in appello e disattesi con motivazione coerente con le emergenze processuali, risultando prive di specificità e meramente apparenti, laddove omettano un confronto effettivo con le ragioni poste dai giudici di merito a fondamento della decisione. In tema di concorso di reati, la corretta individuazione del reato più grave da assumere come base per il cumulo giuridico postula il confronto tra i massimi edittali delle norme incriminatrici astrattamente applicabili. Il giudizio di merito in ordine alla concessione o all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo per motivazione contraddittoria o carente.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. La difesa articolava tre motivi di impugnazione, deducendo un vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 474 cod. pen., una presunta errata individuazione del reato più grave nel concorso ex art. 81 cod. pen. e l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato separatamente i motivi di ricorso, ritenendoli tutti privi di fondamento. Con riguardo al primo motivo, la Sezione ha osservato che le censure relative al vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 474 cod. pen. erano riproduttive di profili già dedotti in appello. La Corte di merito aveva motivato la propria decisione in applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Le argomentazioni difensive si limitavano a contestare presunte carenze motivazionali, omettendo un confronto con le specifiche ragioni poste a base del convincimento espresso alle pagine 4-6 della sentenza impugnata.
In relazione al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 81 cod. pen., la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. I giudici di appello avevano correttamente individuato come reato-base quello di ricettazione, in quanto la pena prevista per tale delitto presenta un massimo edittale superiore a quello del reato di cui all’art. 474 cod. pen. Il confronto tra i massimi edittali delle norme astrattamente applicabili costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio per la determinazione del reato più grave.
Infine, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, inerente all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. Il giudice di merito ha espresso un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e dia conto degli elementi valutati. Nella specie, la Corte di appello aveva congruamente motivato il diniego, evidenziando l’assenza di elementi positivamente valorizzabili, il negativo comportamento processuale del ricorrente e i numerosi precedenti penali a suo carico.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione