Reddito di cittadinanza e documento anonimo: censura nuova e infondata (Cass. pen. Sez. III n. 25571 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per novità della deduzione, il motivo di ricorso per cassazione che denunci l’acquisizione e l’utilizzo di un documento asseritamente anonimo, quando tale censura non abbia costituito oggetto dei motivi di appello e miri a provocare una rivalutazione delle fonti probatorie. La responsabilità per indebita percezione del reddito di cittadinanza, fondata sull’omessa dichiarazione di una condizione ostativa, non si basa sull’uso di un documento anonimo formato fuori del processo, ma sulle risultanze di indagini svolte su archivi informatici e sulla documentazione dell’ente previdenziale e del gestore del servizio. È irrilevante la mancata o irrituale sottoscrizione della domanda, che non ne determina l’inesistenza e non le preclude di produrre l’effetto dell’erogazione del sussidio. Il dubbio sulla ricostruzione del fatto, per essere spendibile in sede di legittimità, deve fondarsi su elementi desunti dagli atti, non su ipotesi alternative meramente congetturali.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 04.02.2026, confermava la condanna resa dal Tribunale di Enna il 09.04.2025 per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019. All’imputato si contestava di aver omesso di dichiarare, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, di aver riportato condanna definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., divenuta irrevocabile il 24.10.2017, percependo così indebitamente il beneficio.
Avverso la pronuncia di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 240 cod. proc. pen., per l’acquisizione di un documento asseritamente anonimo, e motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, con violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
La Motivazione della Corte
La Sezione III esamina congiuntamente i motivi e li dichiara inammissibili, sia perché in parte fondati su argomenti nuovi o solo genericamente prospettati in appello, sia perché manifestamente infondati. Le censure, riproduttive di deduzioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, mirano a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità.
La doglianza sull’art. 240 cod. proc. pen. è anzitutto nuova: la difesa non l’aveva proposta in appello. La Corte ribadisce che non sono deducibili in cassazione questioni non oggetto di motivi di gravame, perché altrimenti si annullerebbe il provvedimento su un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Richiama, sul punto, Sez. 2 n. 29707 del 08.03.2017 e Sez. 2 n. 34044 del 20.11.2020.
Nel merito, la censura è comunque infondata. La Corte territoriale aveva accertato che la domanda era stata acquisita e protocollata dall’INPS e accolta, con erogazione della provvidenza, come desumibile dalla nota dell’ente e dal prospetto di rendicontazione di Poste italiane. L’affermazione di responsabilità si fonda quindi non sull’uso di un documento anonimo formato fuori del processo, ma sulle risultanze di un’indagine su archivi informatici, che aveva appurato la presentazione telematica della domanda e l’indebita erogazione del beneficio. La domanda riportava i dati personali e del documento di riconoscimento dell’imputato, fornibili solo da lui al CAF intermediario.
Quanto alla mancata sottoscrizione, la Corte osserva che il delitto è configurabile anche in caso di atto invalido, perché è irrilevante la mancata o irrituale sottoscrizione, che non determina l’inesistenza della richiesta né le preclude di produrre l’effetto dell’erogazione. Richiama Sez. 3 n. 32763 dell’11.06.2024.
Infine, la Corte respinge l’obiezione sulla mancata prova della ricezione dell’accredito e del possesso della card, poiché la Corte di appello aveva dato atto dell’acquisizione di un prospetto del portale di Poste italiane con gli importi mensili erogati. La violazione dell’oltre ogni ragionevole dubbio resta così priva di specifica ragione giuridica: il dubbio prospettato è generico e, per la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., occorre una ricostruzione inconfutabile e non una mera ipotesi alternativa, secondo Sez. 2 n. 3817 del 09.10.2019. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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