Computo della prescrizione e giudizio di bilanciamento tra circostanze (Cass. pen. Sez. 7 n. 13855 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, non si applicano le disposizioni sul giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 cod. pen., come espressamente stabilito dall’art. 157, commi 2 e 3, cod. pen. Ne consegue che, nel calcolo del termine prescrizionale, si deve avere riguardo alla pena prevista per il reato aggravato, senza attribuire alcun effetto alla circostanza che le attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti. La recidiva, quando l’aumento di pena per essa stabilito risulti superiore a un terzo, è equiparata a una circostanza aggravante ad effetto speciale e, ai fini del computo, deve ritenersi “applicata” anche se considerata subvalente nel bilanciamento con le attenuanti concorrenti.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale di Palmi che aveva riconosciuto la ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 per aver reso false dichiarazioni nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, condannandola alla pena di giustizia.
Avverso la sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato già in primo grado.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva che, a fronte del giudizio di prevalenza riconosciuto alle circostanze attenuanti sulla recidiva contestata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., il giudice, per il calcolo del tempo necessario a prescrivere, non avrebbe dovuto tenere conto della pena prevista per il reato aggravato, in quanto le aggravanti sarebbero state neutralizzate nel giudizio di bilanciamento.
La Corte ha ritenuto tale deduzione manifestamente infondata, in quanto in stridente contrasto con il chiaro disposto dell’art. 157, commi 2 e 3, cod. pen., che esclude l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 69 cod. pen. ai fini della determinazione della pena parametro per stabilire il tempo necessario a prescrivere.
Con specifico riferimento alla recidiva, la Corte ha ricordato che, quando l’aumento di pena risulti superiore a un terzo, essa è equiparata a una circostanza aggravante ad effetto speciale, sicché deve ritenersi applicata anche se considerata subvalente nel bilanciamento con le attenuanti. La Corte ha richiamato i precedenti di Sez. 7, n. 15681 del 2016, Sez. 5, n. 48891 del 2018 e Sez. 4, n. 39439 del 2025, cui ha ritenuto di aderire in quanto conformi al dato normativo sulla prescrizione.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 69 c.p. – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere