Trasferimento titoli e risarcimento del danno: onere della prova e liquidazione equitativa (ABF Collegio di Roma n. 1592 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento dei titoli presso altro intermediario deve essere preso in carico dall’intermediario depositario con diligenza e in tempi ragionevoli; il ritardo nell’attivazione della procedura integra un inadempimento contrattuale. Tuttavia, l’accertamento dell’inadempimento non comporta automaticamente il risarcimento del danno. Il richiedente deve provare la sussistenza e l’entità materiale del pregiudizio. La liquidazione equitativa del danno, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., ha natura sussidiaria e non sostitutiva: presuppone un danno oggettivamente accertato e non supplisce alle carenze o alle decadenze istruttorie della parte.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un contratto di deposito titoli presso l’intermediario resistente, chiedeva in data 28.01.2025 il trasferimento dei propri BTP, di valore nominale di circa euro 10.000,00, presso un diverso intermediario. Il trasferimento sarebbe dovuto avvenire in circa 45 giorni. Decorso inutilmente il termine, la ricorrente inviava due diffide, rispettivamente in data 1.04.2025 e 12.06.2025, senza ottenere riscontro.

Ha quindi adito il Collegio chiedendo il risarcimento del danno quantificato in 250 euro a titolo di interessi, 60 euro per spese di tenuta conto e 1.000 euro in via equitativa, oltre alla corresponsione del valore dei titoli non ancora trasferiti. L’intermediario si è costituito sostenendo che il ritardo dipendeva dalla mancata tempestiva copertura dello scoperto di conto da parte della ricorrente, necessaria per il versamento della ritenuta sul rateo cedolare.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha esaminato innanzitutto la richiesta di accertamento della illegittimità del ritardo. Dalla documentazione prodotta risulta che la richiesta di trasferimento è del 28.01.2025 e che il contatto con la cliente, volto a sollecitare il ripiano dell’esposizione debitoria, è avvenuto solo il 21.03.2025, a distanza di cinquantadue giorni. A tale contatto il Collegio riconduce l’effettiva presa in carico della richiesta, rilevando quindi un significativo ritardo nell’attivazione della procedura.

Venendo alla domanda risarcitoria, il Collegio ha richiamato l’orientamento della Suprema Corte, in particolare la sentenza n. 27921 del 2025, le Sezioni Unite n. 4310 del 2018 e la Cass. Sez. 6-3 ord. n. 26051 del 2020. Da tali pronunce si ricava che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., non integra un giudizio di equità ma un giudizio di diritto caratterizzato da equità giudiziale correttiva. Esso è subordinato alla condizione che per la parte risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo ammontare, e non ricomprende l’accertamento del pregiudizio.

La liquidazione equitativa ha, dunque, natura sussidiaria, perché presuppone l’esistenza di un danno oggettivamente accertato, e natura non sostitutiva, perché non può sopperire alle carenze o alle decadenze istruttorie delle parti.

Nel caso concreto, la ricorrente non ha offerto documentazione a riprova delle spese di tenuta conto asseritamente sostenute, né della circostanza che presso il conto di destinazione avrebbe percepito gli interessi richiesti. Non ha quindi assolto all’onere di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno. Il Collegio ha conseguentemente respinto il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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