Competenza sulla licenza per misura di sicurezza fino ai venticinque anni (Cass. pen. Sez. I n. 23819 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza a provvedere sull’istanza di licenza presentata da persona sottoposta alla misura di sicurezza detentiva dell’assegnazione a una casa di lavoro, disposta nei suoi confronti dopo il raggiungimento della maggiore età ma prima del compimento del venticinquesimo anno, spetta al Magistrato di sorveglianza per i minorenni. Ai fini della determinazione della competenza rileva esclusivamente l’età del condannato al momento di presentazione della domanda, restando insensibile il criterio ai mutamenti successivi della situazione e alla natura del titolo applicativo della misura. La cessazione della competenza funzionale del giudice minorile si produce al compimento del venticinquesimo anno di età, non prima.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Napoli doveva decidere sull’istanza di licenza presentata da una persona sottoposta alla misura di sicurezza detentiva dell’assegnazione a una casa di lavoro, disposta dal Magistrato di sorveglianza per i minorenni di Napoli dopo il raggiungimento della maggiore età dell’interessato, quale aggravamento della precedente misura del riformatorio giudiziario con assegnazione in comunità. Il giudice minorile aveva declinato la propria competenza in favore di quello ordinario, richiamando l’art. 24 d.lgs. n. 272 del 1989, come modificato dalla legge n. 117 del 2014 e dall’art. 9 d.lgs. n. 121 del 2018.
Il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione, sostenendo che l’esecuzione della misura applicata dal giudice minorile resti affidata a quest’ultimo fino al venticinquesimo anno di età dell’interessato. La questione approda così alla Corte per la risoluzione del conflitto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che il conflitto sussiste, avendo due giudici contemporaneamente ricusato la cognizione del medesimo fatto, con conseguente stasi processuale riconducibile ai casi “analoghi” dell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen., la cui risoluzione è rimessa alla Cassazione.
Il fondamento della decisione è nell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 448 del 1988, secondo cui il tribunale e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni di sorveglianza nei confronti di chi commise il reato da minore degli anni diciotto, e la competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno. Il legislatore ha inteso evitare una sorta di perpetuatio iurisdictionis in capo al giudice minorile: tutti i provvedimenti successivi al compimento di quella età spettano agli uffici ordinari.
È dunque decisivo accertare se, al momento della presentazione dell’istanza, il condannato abbia o non abbia ancora compiuto il venticinquesimo anno. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la competenza nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza si radica con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta e resta insensibile ai mutamenti successivi (Sez. I n. 57954 del 19.9.2018; Sez. I n. 6739 del 30.1.2014), già applicato a casi analoghi (Sez. I n. 9865 del 29.11.2023, dep. 2024; Sez. I n. 46899 del 7.9.2022).
La regola trova specifica declinazione nell’art. 24 d.lgs. n. 272 del 1989, come modificato dall’art. 9 d.lgs. n. 121 del 2018 e dall’art. 74 d.lgs. n. 150 del 2022, che impone l’esecuzione secondo le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di chi, nel corso dell’esecuzione, abbia compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età. Rileva altresì l’art. 12 d.lgs. n. 121 del 2018, che al compimento del venticinquesimo anno prevede la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza ordinario.
Ne deriva che è il compimento del venticinquesimo anno a determinare la cessazione della competenza funzionale del giudice minorile, restando irrilevante che, per effetto della maggiore età, sia stata applicata la misura dell’assegnazione a casa di lavoro. Poiché l’interessato, al momento della richiesta di licenza, non aveva compiuto venticinque anni, la Corte dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza per i minorenni di Napoli.
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Nota della Redazione
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