Ricorso per cassazione improcedibile senza relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 17198 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, è un atto processuale formale e inemendabile che, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, fa decorrere il termine breve di impugnazione e grava il ricorrente dell’onere di depositare, nel termine perentorio di cui all’art. 369 cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica. Il deposito tardivo, effettuato con la successiva istanza di decisione, non ha effetto sanante. L’omissione, rilevabile d’ufficio, determina la improcedibilità del ricorso, non sanabile dalla mancata contestazione della controricorrente né superabile dalla prova di resistenza circa la tempestività dell’impugnazione.
Il Fatto
Due locatrici intimavano sfratto per morosità a una società conduttrice, la quale si opponeva proponendo domanda riconvenzionale di ripetizione dell’indebito per somme asseritamente versate in eccedenza in forza di un secondo contratto non registrato. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale, ma la Corte d’appello, in parziale riforma, la rigettava per difetto di prova dei pagamenti. La società soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione, dichiarando che la sentenza di appello era stata notificata a mezzo pec.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato, con verifica d’ufficio, che la ricorrente aveva depositato copia informatica della sentenza impugnata priva della relata di notificazione, producendo tale documentazione solo al momento del deposito dell’istanza di decisione. Tale adempimento, prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., è essenziale ai fini della procedibilità del ricorso quando la parte dichiari l’avvenuta notifica della sentenza.
La Corte ha precisato che la dichiarazione di avvenuta notificazione, in quanto atto processuale formale, è espressione di autoconsapevolezza e inemendabile, non potendo essere corretta con la memoria ex art. 380-bis o art. 378 cod. proc. civ. La produzione tardiva della relata non sana il vizio, atteso che il termine per il deposito è previsto a pena di decadenza.
La Corte ha inoltre escluso che il principio della “prova di resistenza” potesse salvare il ricorso, poiché, calcolando il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza (28.11.2024), il ricorso notificato il 28.5.2025 risultava comunque tardivo oltre il termine del 27.1.2025. Ha infine rigettato i richiami a precedenti giurisprudenziali ritenuti non pertinenti, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per la violazione dell’obbligo di deposito della documentazione essenziale.
Nota della Redazione
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