Il giudice di rinvio può valutare ex novo i fatti se la cassazione è per vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 12136 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, i limiti dei poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione di norme di diritto, per vizi di motivazione ovvero per entrambe le ragioni: nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ferme le preclusioni e le decadenze già verificatesi. L’accertamento del giudice del rinvio circa la sufficienza della documentazione prodotta a comprovare l’accredito di interessi è un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità. È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo apparentemente la violazione di norme di legge, miri in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Il Fatto
Una società assicurativa lussemburghese, attiva nel segmento delle polizze vita unit-linked, aveva acquistato obbligazioni emesse da una banca italiana, detenendole tramite un intermediario e un depositario. La banca depositaria aveva applicato sugli interessi una ritenuta del 27%,
ritenendoli erroneamente dividendi. La società aveva chiesto il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella del 10% prevista dall’articolo 11 della Convenzione Italia-Lussemburgo. L’Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso per mancata prova dell’accredito degli interessi alla contribuente.
Dopo il diniego, la società aveva impugnato l’atto e i giudici di merito avevano rigettato il ricorso. Con la sentenza n. 27305 del 2023, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso della società, rilevando il difetto di motivazione della sentenza di appello e la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo. Il giudice del rinvio aveva accolto l’appello della società, riconoscendo il diritto al rimborso. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate aveva dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente, per non aver il giudice del rinvio esplicitato le ragioni della sufficienza della documentazione prodotta. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando i principi in tema di poteri del giudice di rinvio, ricordando che, quando la cassazione è avvenuta per vizi di motivazione, il giudice può valutare liberamente i fatti già accertati e indagarne di nuovi. Nella specie, il giudice aveva accertato, con apprezzamento di fatto non sindacabile in legittimità, che gli interessi erano stati accreditati su conti correnti intestati a fondi interni della società, privi di personalità giuridica, con conseguente disponibilità giuridica ed economica delle somme in capo alla contribuente.
Con il secondo motivo, l’Agenzia aveva dedotto la violazione degli artt. 27 d.P.R. n. 600/1973 e 2697, 2727 e 2729 cod. civ., lamentando l’inosservanza dell’onere probatorio. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, in quanto volto a rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dal giudice del merito. La revisione degli accertamenti di fatto è preclusa in sede di legittimità.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando l’Agenzia alla refusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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