Decadenza dalla garanzia per vizi e restituzione delle spese esecutive (Cass. civ. Sez. 2 n. 17736 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio secondo cui il committente non è tenuto alla denuncia dei vizi occulti accertati per la prima volta mediante la consulenza tecnica d’ufficio presuppone logicamente che il vizio non fosse già noto in precedenza; l’individuazione dell’epoca della scoperta del vizio costituisce accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato. L’appaltatore, obbligato a controllare la bontà del progetto, può andare esente da responsabilità solo se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire le istruzioni del committente quale nudus minister. In caso di riforma della sentenza posta in esecuzione, il debitore ha diritto alla restituzione delle somme corrisposte per le spese del giudizio di esecuzione, a prescindere dalla buona o mala fede del creditore, per effetto del c.d. effetto espansivo interno.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo di un appalto. La committente, costituitasi in giudizio, aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni, deducendo vizi dell’opera. Dopo una prima sentenza della Corte d’appello, la Cassazione aveva accolto i primi quattro motivi del ricorso principale, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale aveva determinato il saldo dovuto all’appaltatore in un importo ridotto, detraendo il costo per l’eliminazione dei vizi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato i tre motivi di ricorso proposti dall’appaltatore, rigettandoli integralmente. Con riferimento al primo motivo, incentrato sulla violazione del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, la Cassazione ha osservato che l’applicazione del principio secondo cui il termine di decadenza per la denuncia dei vizi non decorre prima che il committente abbia conseguito una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause non è in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte in sede di rinvio. Il principio sull’esenzione dalla denuncia per i vizi accertati mediante la CTU presuppone logicamente che il vizio non fosse già noto; nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato che la committente aveva conseguito conoscenza del vizio proprio grazie agli accertamenti peritali. Quanto alla censura relativa al giudicato interno, la Corte l’ha ritenuta inammissibile per violazione del principio di specificità, non avendo il ricorrente individuato i vizi che si assumevano coperti da giudicato, e comunque infondata.
In ordine al secondo motivo, concernente la mancata ammissione di una prova testimoniale, la Corte ha escluso il carattere decisivo della prova. Ha ribadito che l’appaltatore, dovendo osservare i criteri generali della tecnica, è obbligato a controllare la bontà del progetto o delle istruzioni del committente. Solo la prova di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire le istruzioni quali nudus minister potrebbe esimerlo da responsabilità. Tale questione era già stata trattata nel giudizio di legittimità con il ricorso incidentale, interamente rigettato, con conseguente preclusione a rimetterla in discussione.
Infine, sul terzo motivo relativo alla condanna alla restituzione delle somme corrisposte per spese esecutive, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il debitore ha diritto alla restituzione delle somme pagate sulla base del titolo riformato, incluse le spese del giudizio di esecuzione, a prescindere dallo stato soggettivo del creditore. Ha precisato che la mancanza di motivazione su una questione di diritto è irrilevante quando il giudice sia pervenuto a una corretta soluzione del problema giuridico, potendo la Cassazione, in ragione della funzione nomofilattica, correggere la motivazione anche in caso di error in procedendo.
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Nota della Redazione
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