Procura notarile non depositata: inammissibile l’opposizione allo stato passivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 17991 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’atto introduttivo del giudizio — ivi inclusa l’opposizione allo stato passivo — quando la procura alle liti sia stata rilasciata, in nome e per conto della persona giuridica, da un soggetto qualificatosi come procuratore speciale in forza di un atto notarile non depositato, atteso che la produzione dell’atto abilitante è necessaria per consentire al giudice di verificare la sussistenza e l’estensione del potere rappresentativo del sottoscrittore. Tale vizio di rappresentanza processuale, qualora non rilevato d’ufficio, fa sorgere in capo alla controparte un onere di tempestiva eccezione, alla cui stregua l’onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato, senza necessità di assegnazione di un termine ex art. 182 c.p.c. se non motivatamente richiesto.

Il Fatto

Il Tribunale di Nuoro aveva parzialmente escluso, in sede di verifica dello stato passivo del fallimento, alcune pretese creditorie insinuate dall’agente della riscossione, ritenendole prescritte. Avverso tale decreto, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva proposto opposizione allo stato passivo, ma il tribunale ne aveva dichiarato l’inammissibilità per difetto di legittimazione processuale del difensore, revocando altresì l’ordinanza con cui era stata autorizzata la chiamata in causa del Ministero dello Sviluppo Economico. Avverso il provvedimento collegiale ex art. 98 l. fall., l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo, con il quale il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 75, 83 e 182, comma 2, c.p.c., per avere il tribunale dichiarato il difetto di legittimazione processuale del difensore senza concedere il termine per la regolarizzazione. Il motivo è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto la decisione impugnata risulta conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

La Corte ha richiamato il principio per cui, quando il potere di rilasciare la procura alle liti non derivi da una carica o da una posizione organizzativa risultante da atti soggetti a pubblicità legale, ma da un’attribuzione speciale di carattere negoziale conferita con procura notarile, tale atto deve essere prodotto unitamente all’atto introduttivo, a pena di inammissibilità. La mancata produzione impedisce, infatti, le verifiche necessarie ad accertare che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale.

Nel caso di specie, la procura alla lite era stata rilasciata da un soggetto che si qualificava come procuratore speciale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di un atto notarile non depositato. La Corte ha precisato che tale onere non costituisce un vuoto formalismo, rispondendo a un’esigenza di certezza e di garanzia difensiva in capo ai terzi, incluso il giudice, in ossequio al principio di corrispondenza tra rappresentanza sostanziale e processuale del procuratore ad negotia.

Quanto alla mancata concessione del termine di cui all’art. 182 c.p.c., la Corte ha osservato che, a fronte della tempestiva eccezione della controparte, l’onere di sanatoria sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto. Nel caso in esame, vi erano state due udienze nel corso delle quali l’opponente avrebbe potuto sanare l’omissione senza provvedervi.

L’inammissibilità del primo motivo, avente carattere decisivo e assorbente, ha comportato il venir meno dell’interesse alla decisione del secondo motivo, concernente la richiesta di integrazione del contraddittorio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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