Produzione documentale irrituale e motivazione apparente: la Cassazione accoglie il ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 21981 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale sottoscritto dal cancelliere. L’inosservanza di tali adempimenti rende irrituale la produzione e preclude alla parte la possibilità di utilizzare i documenti come fonte di prova, sempreché la controparte, pur avendone conoscenza, non abbia accettato anche implicitamente il deposito, non avendo tempestivamente proposto opposizione alla produzione irrituale nella prima istanza o difesa successiva. È meramente apparente la motivazione con cui il giudice di merito qualifichi come generica la contestazione della controparte incentrata specificamente sulle modalità irrituali del deposito, senza indicare quali documenti abbia posto a fondamento della decisione.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore della società fornitrice di energia elettrica e gas, deducendo l’assenza di prova del contratto e contestando la sussistenza delle forniture. Il Tribunale respingeva l’opposizione, valorizzando la documentazione prodotta dalla società. In sede di appello, il contribuente censurava la sentenza di primo grado, tra l’altro, per aver posto a fondamento della decisione una produzione documentale avvenuta irritualmente direttamente in udienza, senza che la controparte avesse potuto esercitare un effettivo controllo. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, revocava il decreto ingiuntivo ma condannava comunque il contribuente al pagamento del minor importo, ritenendo la documentazione ritualmente prodotta e non specificamente contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, concernenti la violazione degli artt. 166 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c. e l’omessa valutazione delle difese dell’opponente in ordine alle modalità di deposito dei documenti. Il ricorrente aveva infatti esposto, nella memoria autorizzata dal Tribunale, di non ritenere depositato alcuno dei documenti indicati nella comparsa di risposta, contestando non il contenuto ma la stessa modalità di produzione, avvenuta direttamente in udienza in forma cartacea, senza l’osservanza delle formalità previste dalla legge.
La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la produzione documentale effettuata in udienza senza elencazione nel verbale è irrituale e preclude al giudice di merito la possibilità di esaminarla, salvo che la controparte, avendone conoscenza, non abbia accettato anche implicitamente il deposito senza tempestiva opposizione. Nella specie, la contestazione del contribuente non era affatto generica, ma incentrata proprio sulla violazione delle modalità di deposito, circostanza che la Corte territoriale aveva apoditticamente svalutato.
La motivazione della sentenza impugnata è stata pertanto ritenuta meramente apparente, in quanto la Corte d’Appello non aveva indicato quali specifici documenti, tra quelli prodotti, avesse posto a fondamento della propria decisione. La mancata specificazione degli atti valutati integra un vizio di motivazione che si riflette sulla validità della pronuncia, non essendo possibile ricostruire l’iter logico seguito dal giudice di merito.
Alla fondatezza dei primi due motivi è conseguito l’accoglimento del ricorso, con assorbimento del terzo motivo e cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame facendo applicazione dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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