Rilevabilità d’ufficio della nullità per interessi usurari anche su profili non denunciati in primo grado (Cass. civ. Sez. 3 n. 22174 del 28.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità delle clausole contrattuali che prevedono interessi usurari è rilevabile d’ufficio dal giudice, che ha il potere-dovere di accertare tutte le possibili ragioni di nullità, anche diverse da quelle originariamente dedotte dall’attore, purché nel rispetto del contraddittorio e con la tempestiva allegazione dei relativi fatti costitutivi. La questione del superamento del tasso soglia ex l. n. 108/1996, devoluta al giudice con riferimento al costo complessivo del credito (incluse commissioni e spese), non è nuova se la parte ha comunque prodotto il contratto, dal quale gli importi a titolo di clausola penale possono essere individuati, rendendo espletabile il relativo vaglio.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bari aveva rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda di nullità delle clausole di un contratto di leasing relative agli interessi di mora, ritenendo che i rilievi sul computo della clausola penale e sull’applicazione di interessi composti costituissero questioni nuove. La società utilizzatrice aveva dedotto il superamento del tasso soglia ex l. n. 108/1996 e la difformità tra tasso pattuito e applicato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, con cui si denunciava la violazione degli artt. 101 e 183 c.p.c. per l’omessa pronuncia sulla nullità d’ufficio ex art. 1421 cod. civ. Il giudice del gravame aveva ritenuto inammissibile la doglianza sul superamento del tasso soglia perché non aveva considerato la pattuizione della clausola penale.
La Suprema Corte ha rilevato che la parte ricorrente aveva già indicato nell’atto introduttivo che il contratto doveva ritenersi usurario quando il corrispettivo della prestazione in denaro, comprensivo di interessi, spese e commissioni, costituisse un costo totale finanziario esoso, richiamando l’art. 1 l. n. 108/1996 sul computo di commissioni e spese collegate all’erogazione del credito. In tal modo, la questione era stata devoluta al giudice sotto ogni profilo.
La Corte ha inoltre precisato che la nullità per interessi usurari è rilevabile d’ufficio e che, avendo la parte prodotto il contratto, il giudice di merito era comunque tenuto al relativo vaglio, salva ogni valutazione sull’incidenza della penale sul tasso praticato. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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